Mobilità, docente assunto in ruolo nel 2022/23 può chiedere passaggio di ruolo. Requisiti

Mobilità, docente assunto in ruolo nel 2022/23 può chiedere passaggio di ruolo. Requisiti

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Il docente assunto in ruolo nell’a.s. 2022/23 può chiedere passaggio di ruolo, a condizione di essere in possesso dei previsti requisiti.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Desidero chiedere se un’insegnante assunta tramite concorso ordinario presso la scuola primaria nell’anno 2022/2023 può già chiedere mobilità per insegnare presso la scuola dell’infanzia.

La risposta alla domanda è affermativa: la lettrice potrà presentare domanda di passaggio di ruolo per la scuola dell’infanzia, a condizione che lo scorso anno scolastico abbia superato l’anno di prova (con conseguente conferma in ruolo per l’a.s. 2023/24) e sia in possesso dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia (abilitazione che la lettrice possiede, considerati i titoli d’accesso per i due gradi di istruzione). Infatti, ai sensi dell’art. 4 del CCNI 2022/25 possono chiedere il passaggio di ruolo i docenti, che abbiano già superato l’anno di prova (nel ruolo di appartenenza) e siano in possesso del titolo d’accesso al grado di istruzione richiesto.

La nostra lettrice, ricordiamolo, come tutti gli assunti nel 2022/23, non è soggetta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, in quanto il DL n. 44/2023 ha rinviato di un anno l’applicazione del vincolo previsto dal combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 [sostituito dall’art. 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022)] e all’articolo 399/3, del D.lgs. 297/94 [modificato dall’art. 36/2-bis del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022].

Vincolo neoassunti

Alla luce della succitata normativa (art. 399/3 del DL 297/94, come modificato dal DL 44/2023, e art. 13/5 del D.lgs. 297/94), a decorrere dalle assunzioni in ruolo a.s. 2023/24:

  • i neoassunti devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (tale possibilità, però, è esercitabile solo dopo il superamento dell’anno di prova, ai sensi dell’art. 3/3 del DM 138/2023).

Per completezza di informazione, ricordiamo che possono chiedere il passaggio di ruolo i docenti che, al momento della presentazione della domanda:

  • abbiano superato il periodo di prova;
  • siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto.

Come leggiamo sempre nel succitato articolo 4/3 del CCNI 2022/25 può chiedere il passaggio:

nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo 

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo 

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell’abilitazione:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;
b) il personale educativo

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell’abilitazione:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno. 

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Chiedilo a Lalla

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