Con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2022/23 sono stati indicati i termini entro i quali presentare le domande che, per il personale docente, decorrono al 28 febbraio, con termine ultimo fissato per il 15 marzo.
Nell’O.M. vengono, inoltre, stabilite le modalità da seguire per la loro presentazione, sia per la mobilità territoriale che professionale
Il personale docente invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale, Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione, attraverso il portale IstanzeOnline del sito del Ministero dell’istruzione
Le domande, come indicato nell’art.3 comma 5 dell’O.M., devono contenere le seguenti informazioni:
a) generalità dell’interessato
b) indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.263/2012
c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal D.P.R. n.19/2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito del MI nella sezione Mobilità
Il personale docente è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale Istanze Online del sito del MI nella sezione Mobilità
Nell’apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati.
I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità
Il docente in possesso dei requisiti necessari può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale e può, quindi, presentare contemporaneamente domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo.
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.
Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.
Sono ritenuti validi solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande che, per il personale docente, in base all’art.2 comma 1 dell’O.M., è fissato per il 15 marzo
Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’Ordinanza ministeriale.
I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo-domanda.
I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere adeguatamente autocertificati e possono essere valutati solo in presenza della specifica documentazione, che deve essere prodotta unitamente alla domanda, nei termini previsti dall’Ordinanza ministeriale
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.
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Mobilità 2022, le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Paolo Pizzo (Uil Scuola) LIVE lunedì 28 febbraio alle 14.30
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