I docenti che usufruiscono di una delle precedenze previste dall’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25, devono esprimere come prima preferenza nella domanda di trasferimento la scuola/comune dove si esercita la precedenza. Cosa si intende per prima preferenza?
La risposta al quesito è fornita dall’articolo 9, comma 12, dell’Ordinanza ministeriale n. 45/2022 sulla mobilità a.s. 2022/23. Prima di riportarla, ricordiamo quali precedenze richiedono come prima preferenza la scuola/comune ove si esercita la precedenza.
Per usufruire delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punti II-VII del CCNI 2022/23, gli interessati devono inserire come prima preferenza nella domanda di trasferimento la scuola/comune dove si esercita la precedenza:
Ritornando al quesito di partenza ” Cosa si intende per prima preferenza?“, l’OM prevede quanto segue:
Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.
Stando a quanto disposto dall’OM, è possibile prima indicare preferenze relative a province diverse da quella in cui si esercita la precedenza, poi per la predetta provincia indicando come prima preferenza (tra quelle della provincia di precedenza) quella richiesta (scuola/comune di trasferimento d’ufficio, scuola/comune di residenza del personale con disabilità oppure del figlio, coniuge o genitore con grave disabilità…). Questo perché per prima preferenza si intende appunto la prima delle preferenze che si riferiscono alla provincia ove si esercita il diritto di precedenza.
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