Mobilità docenti 2022/23, vincolo triennale nei movimenti provinciali e interprovinciali. Differenze

Mobilità docenti 2022/23, vincolo triennale nei movimenti provinciali e interprovinciali. Differenze

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I docenti, che saranno soddisfatti nell’ambito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/23, potranno essere sottoposti al vincolo triennale, a seconda del movimento (provinciale o interprovinciale) e delle preferenze espresse, nel solo caso della mobilità provinciale.
I vincoli triennali nella sede ottenuta nell’ambito dei movimenti, previsti dal nuovo CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A 2022/25, riguardano la mobilità sia territoriale (trasferimenti) che professionale (passaggi di ruolo/cattedra).
E’ l’articolo 2 del Contratto a disciplinare i suddetti vincoli distinguendo, nel comma 2 e nel comma 3, tra mobilità provinciale/interprovinciale e mobilità interprovinciale.
Il comma 2 succitato così prevede:
Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.
Il vincolo, previsto dal sopra riportato comma 2, riguarda i docenti che:
I docenti in questione non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) per i successivi tre anni.
Sono esclusi dal vincolo triennale in esame i docenti:
Alla luce di quanto detto sopra e alle condizioni descritte,
Il comma 3 del CCNI 2022/25 così dispone:
Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
In caso di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) interprovinciale, dunque, il vincolo triennale si applica per qualsiasi preferenza. Nello specifico, il vincolo riguarda i docenti che:
I docenti interessati non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) nei tre anni successivi.
Sono esclusi dal vincolo triennale in esame i docenti:
Il vincolo descritto, secondo quanto detto sopra e alle condizioni previste, si applica ai movimenti interprovinciali.
Il nuovo Contratto, in definitiva, ha aggiunto un nuovo vincolo a quello già previsto dal CCNI 2019/22 ed ha reso più stringenti le condizioni per i docenti che ottengono un movimento interprovinciale.
In sintesi, il vincolo triennale si applica:
Di seguito le precedenze previste dall’articolo 13, comma  1, del CCNI 2022/25:
Mobilità 2022, ecco novità sui vincoli [SCARICA TESTO in PDF] Per i sindacati creano disparità tra i docenti, solo la Cisl al momento firma
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Pietro Guerra

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