La I Fase della mobilità comprende i trasferimenti all’interno del comune di titolarità e interessa sia i docenti beneficiari di precedenza, tra quelle indicate nell’art.13 del CCNI, sia i docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
L’ordine con i quale vengono disposti i movimenti è stabilito nell’allegato 1 del contratto.
Le diverse operazioni sono contraddistinte con le lettere maiuscole del nostro alfabeto, dalla lettera A alla lettera G.
La prima operazione (lettera A1) interessa gli insegnanti della scuola Primaria e riguarda i trasferimenti a domanda tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità
Considerando questa tipologia di movimento appare utile sottolineare quanto indicato nella nota (0) di seguito riportata:
“Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli”
Seguono i trasferimenti a domanda (lettera A) dei docenti beneficiari della precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto I), indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; sono compresi in questa operazione anche i trasferimenti interprovinciali
Si tratta dei docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120)
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
L’operazione successiva (lettera B) interessa i docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto II) del succitato art.13, e riguarda i trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari. In questa operazione rientrano, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, anche i trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dall’art. 18 comma 1, lettera A , e i trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 18, lettera C
Seguono i trasferimenti a domanda (lettera C), per la sola scuola secondaria di II grado, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa
I docenti beneficiari della precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto III), rientrano nell’operazione identificata dalla lettera D) che riguarda, infatti, i docenti che, nell’ordine indicato, si trovano nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94
Il trasferimento a domanda dei genitori di figlio disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92, che usufruiscono della precedenza IV) dell’art.13, rientrano nell’operazione successiva lettera D1), limitatamente per i comuni con più distretti
Coloro che usufruiscono della precedenza IV) per assistenza a coniuge disabile o al genitore disabile, partecipano alla Fase I della mobilità nell’operazione lettera D2)
Seguono i trasferimenti a domanda (lettera E1) dei seguenti docenti, nell’ordine indicato:
1- docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, ivi incluso l’anno in corso, nei nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i quali, in base all’art.23 comma 14 , è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso nei predetti corsi
2- docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione, per i quali, in base all’art.23 comma 15, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali
Seguono i trasferimenti a domanda in sede previsti nell’operazione lettera E)
La successiva operazione (lettera F) riguarda i trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda
La I Fase della mobilità si conclude con l’operazione identificata dalla lettera G) che riguarda i trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità, beneficiari della precedenza prevista nell’art.13 comma 1, punto V)
Si ritiene importante sottolineare che per ciascuna delle operazioni della I Fase, l’ordine con il quale
vengono valutate le domande è determinato dalla posizione occupata in graduatoria dai docenti, posizione che dipende dal punteggio valutato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al CCNI. Non vengono valutate, quindi, le esigenze di famiglia inserite nella sezione A2 della Tabella A.
Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità.
A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
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