Mobilità docenti 2022: trasferimenti interprovinciali, passaggi di cattedra e ruolo. Tra pochi giorni la domanda, ecco tutte le indicazioni

Mobilità docenti 2022: trasferimenti interprovinciali, passaggi di cattedra e ruolo. Tra pochi giorni la domanda, ecco tutte le indicazioni

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Professione Docente
Insegnare nella Scuola Italiana


Tra qualche giorno sarà possibile presentare domanda anche per la III fase della mobilità docenti anno scolastico 2022/23: quali movimenti? Con quale ordine vengono disposti?
I movimenti della III Fase comprendono i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale, passaggi di cattedra e passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali.
Tutte le operazioni di mobilità relative alla III Fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote previste nell’art. 8 del contratto.
Come stabilito infatti nel comma 6 del succitato articolo, “Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)”
Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
L’ordine con il quale vengono effettuate le operazioni della III Fase è indicato nell’Allegato 1 del CCNI, dove i movimenti sono raggruppati in due punti, I) e II), all’interno dei quali ciascuna operazione è contraddistinta con una lettera minuscola del nostro alfabeto, dalla lettera a alla lettera r per il punto I), e dalla lettera a alla lettera d per il punto II)
Punto I)
La III Fase inizia con la mobilità professionale nel seguente ordine
Passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali (lettera a), dei docenti beneficiari della precedenza prevista nell’art.13 comma 1, punto I), che interessa coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120)
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82)
Seguono i passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali (lettera b), dei docenti beneficiari della precedenza punto I), come indicato sopra
Queste prime due operazioni (lettera a e lettera b) sono effettuate anche oltre il limite delle aliquote previste nell’art.8
L’operazione successiva identificata dalla lettera c riguarda i passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia
Successivamente (lettera d) vengono disposti i passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia
Seguono i passaggi di cattedra (lettera e) dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti dell’abilitazione
Nell’operazione successiva (lettera f) vengono disposti i passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti dell’abilitazione
I passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza vengono disposti nell’operazione lettera g)
Seguono i passaggi di ruolo (lettera h) dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza
Vengono, quindi, disposti i trasferimenti interprovinciali nel seguente ordine
Trasferimenti interprovinciali (lettera i) dei docenti beneficiari della precedenza indicata nell’art.13 comma 1, punto III), che riguarda coloro che, nell’ordine indicato, si trovano nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94
Trasferimenti interprovinciali (lettera l) dei docenti beneficiari della precedenza indicata nell’art.13 comma 1, punto IV), in qualità di genitori di figlio disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92
Coloro che usufruiscono della precedenza IV) per assistenza a coniuge disabile, partecipano alla Fase III della mobilità, per il trasferimento interprovinciale, nell’operazione contraddistinta dalla lettera m)
Seguono i trasferimenti interprovinciali (lettera n) dei docenti beneficiari della precedenza VI) dell’art.13 comma 1, che riguarda il personale coniuge di militare o di categoria equiparata
I docenti beneficiari della precedenza VII) (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali), rientrano nell’operazione lettera o)
I trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al comma 1, punto VIII dell’art. 13 (personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017) vengono disposti nell’operazione successiva (lettera p)
Seguono i trasferimenti interprovinciali (lettera q) dei docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15, come di seguito riportato:
comma 14) docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i quali è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso nei predetti corsi
comma 15) docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione, per i quali è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali
Il punto I) della III Fase si completa con l’operazione lettera r) che riguarda i trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
Punto II)
Completate le operazioni del punto I), sulle disponibilità residue, nel rispetto delle aliquote previste nell’art.8 del CCNI, vengono disposte le operazioni del punto II) nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse
b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse
c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all’articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio
d) qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale
Si ritiene utile chiarire che i passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione
In ciascuna delle operazioni della III Fase i movimenti vengono disposti in base all’ordine di graduatoria che dipende dal punteggio spettante che viene valutato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato, quindi, dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
Mobilità I fase all’interno del comune 
Mobilità II fase all’interno della provincia 
Tra qualche giorno sarà possibile presentare la domanda: Mobilità docenti 2022, presentazione domande probabili dal 28 febbraio al 15 marzo. In arrivo Ordinanza e istruzioni
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Pietro Guerra

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