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Le tabelle di valutazione, relative ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, prevedono l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, una tantum, di 10 punti. A chi spetta e come va documentato.
Domande e punteggi
Date
Le domande di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra), come prevede l’articolo 2 dell’OM che disciplina la mobilità a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25, si presentano dal 6 al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online.
Punteggi e tabelle
I docenti interessati partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie (queste ultime per i soli trasferimenti).
I punteggi sono attribuiti:
- per i trasferimenti, in base alla Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25;
- per i passaggi, in base alla Tabella B “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25.
Punteggio aggiuntivo
Punteggio e condizioni
La sezione A1 della tabella A e quella B1 della tabella B riguardano i punteggi da attribuire per l’anzianità di servizio. Il punto D) della sezione A1 della tabella A e il punto D) della sezione B1 della tabella B prevedono quanto segue:
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di Punti 10
Dunque, il punteggio aggiuntivo di 10 punti (assegnato sia per i trasferimenti che per i passaggi) spetta ai docenti che non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, per un triennio, a partire dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e sino all’a.s. 2007/08. Il punteggio va riconosciuto anche qualora, nel predetto periodo, sia stata presentata domanda (trasferimento o passaggio provinciale), a condizione che la stessa sia stata poi revocata entro i previsti termini.
In definitiva, affinché sia stato maturato il suddetto punteggio, è necessario aver prestato servizio nella stessa scuola, per almeno 4 anni: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Il punteggio spetta anche nel caso in cui, nel periodo considerato, sia stato ottenuto un trasferimento in diversa provincia.
Il punteggio spetta inoltre ai docenti che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1, del CCNI.
Quando si perde
Una volta acquisito, il punteggio aggiuntivo si perde nel caso in cui, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, si ottenga il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. La sola presentazione della domanda, senza ottenere il movimento, non fa perdere il predetto punteggio.
Non perdono il punteggio aggiuntivo acquisito nemmeno:
- i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio senza aver prodotto domanda ovvero trasferiti a domanda condizionata, che ottengono, nel corso del periodo di fruizione della precedenza di cui ai punti II e V, comma 1, del CCNI (dunque durante l’ottennio successivo al predetto trasferimento), il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria;
- i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Documentazione
Come leggiamo nella nota alle tabelle summenzionate e nella succitata OM, il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo deve essere attestato con dichiarazione personale, ove dichiarare gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Il modello di dichiarazione è reperibile nella sezione del sito del MIM, dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA.
Divisione del tutorial “Passo dopo passo” in capitoli: clicca sul minuto che ti interessa
00:00 Introduzione – 1:41 Allegati – 6:27 FAQ Uil Scuola – 16:20 Simulazione domanda di mobilità scuola primaria – 18:24 Dove inserire gli allegati – 20:13 Anzianità di servizio – 31:35 Esigenze di famiglia 35:33 Titoli generali – 41:42 Precedenze – 48:49 Posto lingua – 50:10 Scelta posto – 51:35 Requisiti – 51:43 Preferenze – 1:00:59 Domanda per docenti neo-assunti – 1:02:50 Avviso per i neo-assunti – 1:03:44 Anzianità di servizio – 1:07:00 Esigenza di famiglia – 1:08:58 Titoli generali 1:10:52 Scelta tipo posto – 1:12:00 Preferenze – 1:15:00 Allegati
La consulenza
È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).
, https://www.orizzontescuola.it/mobilita-docenti-2023-10-punti-in-piu-a-chi-non-si-e-trasferito-a-chi-spettano-e-come-documentarlo-allegato/, Docenti,Mobilità, ,