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Pubblichiamo, in collaborazione con la UIL Scuola, un dettagliato vademecum con tutte le indicazioni utili per la compilazione della domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale del personale docente. Il vademecum segue passo per passo la compilazione di ogni singola casella della domanda di trasferimento dando delle indicazioni precise per ogni singola sezione.
TERMINI – PRESENTAZIONE DOMANDE
Per tutti i gradi di scuola
Il termine iniziale è fissato al 6 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023
TERMINE ULTIMO DI COMUNICAZIONE AL SIDI
· DEI POSTI DISPONIBILI: 2 maggio 2023
· DEGLI ESITI DOMANDE DI MOBILITÀ: 24 maggio 2023
Chi può presentare domanda:
tutti i docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2021/22 e che per l’a.s. 2022/23:
· non hanno presentato domanda;
· hanno presentato domanda ma non hanno ottenuto nessun movimento;
· hanno presentato domanda all’interno della provincia di titolarità e hanno ottenuto una scuola fuori dal comune di titolarità attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune” o “distretto” – nel modulo domanda;
· sono stati soddisfatti nella mobilità per aver ottenuto una scuola con codice puntuale o nel comune di titolarità o per aver ottenuto un movimento interprovinciale, ma risultino in soprannumero o in esubero o possono far valere una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.
Possono altresì presentare domanda:
Ø a pieno titolo:
· docenti a tempo indeterminato che l’1/9/2020 sono stati soddisfatti nella mobilità attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola in provincia o per altra provincia o all’interno del proprio comune di titolarità (con l’a.s. in corso – 2022/23 – termina infatti il terzo anno di blocco);
· docenti a tempo indeterminato con decorrenza della nomina giuridicamente l’1/9/2021 ed economicamente l’1/9/2022. Sono compresi i docenti individuati dalla I fascia GPS sostegno e confermati in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2021 ed economica 1/9/2022.
Ø con riserva
· docenti assunti in ruolo con decorrenza giuridica ed economica l’1/9/22: presentano domanda con “riserva” (con apposito flag all’interno del modulo-domanda) in attesa di un provvedimento legislativo che sospenda loro il vincolo triennale per l’a.s. 2023/24.
Chi non può presentare domanda
1) tutti i docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2021/22 e che:
Ø l’1/9/2021 o l’1/9/2022 hanno ottenuto nella provincia di titolarità:
· il trasferimento (compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa), il passaggio di cattedra o di ruolo, attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola all’interno del comune di titolarità o in altro comune o distretto diverso da quello di titolarità;
· il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa, il passaggio di cattedra o di ruolo, all’interno del comune di titolarità (anche se nella stessa scuola di titolarità), attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune”, distretto” o “distretto sub comunale”
e non sono in soprannumero o in esubero o non fruiscono di nessuna precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI.
2) tutti i docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2021/22 e che:
Ø l’1/9/2022 hanno ottenuto in una provincia diversa da quella di titolarità:
· il trasferimento (compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa), il passaggio di cattedra o di ruolo attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola o del codice sintetico – “comune”, “distretto” o “provincia”.
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