Mobilità docenti 2023: il momento clou della procedura è rappresentato dalla pubblicazione degli esiti della domanda, che per l’anno scolastico 2023/24 è stato lo scorso 24 maggio. Ma non è ancora il punto di arrivo: nelle settimane successive il lavoro degli Uffici Scolastici prosegue per il controllo che le operazioni siano corrette e nel caso si ravvisino degli errori intervenire tempestivamente.
La fase successiva alla pubblicazione degli esiti della mobilità
Ai sensi dell’art. 17 del CCNI, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche, in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali, relativi ai trasferimenti ed ai passaggi disposti.
Le rettifiche agli errori materiali
Alcuni docenti, ottenuto un trasferimento inaspettato, si accorgono di aver compilato male la domanda. Ma è tempo di correre ai ripari: per es. avere per errore inserito di essere in possesso di specializzazione sostegno, circostanza però che non si evinceva dalle dichiarazioni allegate.
Un’altra docente ha richiesto il ricongiungimento al coniuge inserendo per errore un comune dal nome simile a quello di residenza, ma distante circa 80 Km dalla loro abitazione. Pertanto non c’è concordanza tra la richiesta di ricongiungimento e la richiesta di una sede così lontana.
In un altro caso era stata attribuita una precedenza di grado superiore a quella riconosciuta.
In questi casi gli Uffici Scolastici provvedono, in autotutela, alle dovute rettifiche al bollettino degli esiti sulla mobilità per l’A.S. 2023/2024, per cui il risultato finale può anche cambiare per più docenti coinvolti.
La richiesta di tentativo di conciliazione
L’art. 135 del CCNL prevede che il lavoratore depositi la richiesta di tentativo di conciliazione presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente (ambito territoriale provinciale o USR). La richiesta, limitatamente alla mobilità territoriale e professionale e alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato (come si legge al comma 4), deve essere presentata entro 15 gg dalla pubblicazione o notifica dell’atto. Trascorso tale termine è possibile comunque richiedere il tentativo di conciliazione, secondo le forme previste dall’art. 410 (di cui parleremo di seguito).
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