Mobilità docenti anno scolastico 2023/24: la data cruciale è il 24 maggio, data in cui saranno diramati a livello provinciale i bollettini degli Uffici Scolastici con gli esiti delle domande presentate. Nella stessa giornata i docenti conosceranno l’esito sia della domanda di trasferimento che di quella di passaggio di cattedra e/o ruolo, quindi l’elaborazione è contemporanea.
Gli Uffici Scolastici in questi giorni hanno disposto le operazioni propedeutiche e stanno pubblicando l’elenco dei posti disponibili per la mobilità dei docenti di ruolo.
Elenco posti disponibili per provincia
Non saranno disponibili per le domande dei docenti di ruolo
- i posti/cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di provenienza e assegnato sui predetti posti prima delle operazioni di mobilità (come suddetto);
- per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto da GPS prima fascia a.s. 2021/22, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2021/22 o avendolo differito, lo sta ripetendo nel 2022/23;
- per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nel 2022/23 il personale docente assunto da GPS prima fascia sostegno a.s. 2022/23;
- per l’a.s. 2023/24, a livello di singola scuola o a livello provinciale, in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2022/23;
- per l’a.s. 2023/24, a livello provinciale, le cattedre destinate ma non conferite nel 2022/23 ai docenti da assumersi da concorso straordinario bis.
Rimangono
- i posti/cattedre vacanti dall’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, resisi vacanti a seguito di variazioni di stato giuridico (dimissioni, collocamento a riposo, decadenza …);
- i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, comunicati dall’ufficio territorialmente competente al sistema informativo, entro il 27 aprile 2023;
- i posti/cattedre già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza sia comunicata al sistema informativo, entro entro il 27 aprile 2023;
- i posti/cattedre non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.
Le tre fasi della mobilità e le percentuali
Le operazioni di mobilità si svolgono in tre fasi
- I fase comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune
- II fase provinciale: trasferimenti tra scuole/comuni della medesima provincia
- III fase: trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra
Trasferimenti comunali e provinciali avvengono sul 100% dei posti disponibili. Al termine il 50% dei posti disponibili è destinato ai movimenti della terza fase, secondo le seguenti percentuali:
- 25% dei posti disponibili ai trasferimenti interprovinciali
- 25% dei posti disponibili alla mobilità professionale (provinciale e interprovinciale)
N.B. Le suddette aliquote valgono per intero se non c’è da sistemare soprannumero provinciale, considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno);
L’eventuale posto dispari in organico per l’a.s. 2023/24 è assegnato alla mobilità.
Ai trasferimenti provinciali (anche per scuole dello stesso comune) da posto di sostegno a posto comune, sarà destinato per l’a.s. 2023/24, il 75% dei posti disponibili.
Approfondisci
Si può rinunciare al trasferimento o passaggio ottenuto?
In linea generale la rinuncia al trasferimento ottenuto non è possibile, tranne che sussistano tre precise condizioni:
- la richiesta di rinuncia deve essere giustificata da gravi e comprovati sopravvenuti motivi (quindi successivi alla presentazione delle istanze e alla tempistica summenzionata);
- il posto di provenienza (ossia il posto di titolarità attuale – a.s. 2022/23 – dell’interessato) sia rimasto vacante (quindi non occupato in seguito ad altro trasferimento/passaggio);
- la rinuncia non deve incidere negativamente sulle operazioni di gestione dell’organico di fatto. Approfondisci
Ho ottenuto il trasferimento: su quale sede lavorerò, posto comune o potenziamento?
Sarà il dirigente scolastico ad assegnare il docente su potenziamento ovvero su posto curricolare ovvero su un posto misto curricolare/potenziamento, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali.
Per l’assegnazione al plesso il dirigente scolastico tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi e delle proposte del collegio dei docenti, assegna i docenti ai plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico:
- salvaguardando la continuità didattica;
- secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di Istituto;
- secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di Istituto;
- salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI [per cui ad esempio, non si può assegnare un docente in un comune diverso da quello di assistenza, se la sede di organico coincide con il predetto comune].
Non ho ottenuto il trasferimento: posso presentare domanda di assegnazione provvisoria
Nessun vincolo per la domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2023/24. Ministero e sindacati stanno definendo il CCNI, che sarà presto reso noto.
La consulenza
È possibile scrivere a [email protected] Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità
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