Mobilità docenti 2023, le precedenze vanno documentate. Quando scattano i controlli. VIDEO come si compila sezione

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Quali caratteristiche devono avere le certificazioni mediche che permettono di fruire delle precedenze previste dall’Ipotesi di CCNI? Cosa succede in caso di certificazione rivedibile o nel caso in cui le commissioni non si siano ancora espresse?

Le precedenze, indicate nell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25:

  • riguardano i soli trasferimenti, eccetto la prima (docenti non vedenti ed emodializzati) che vale anche per i passaggi di ruolo/cattedra;
  • seguono l’ordine di seguito indicato;
  • si applicano a ciascuna delle tre fasi della mobilità (comunale, provinciale, interprovinciale).

I docenti che fruiscono di una delle precedenze previste, ricordiamolo, vengono soddisfatti nel movimento prima dei colleghi che ne sono privi, a prescindere dal punteggio. A parità di punteggio e precedenza, prevale il docente con maggiore età anagrafica.

Queste, nell’ordine, le precedenze previste dal contratto:

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Le precedenze di cui ai punti I, III e IV, ai fini della fruizione del relativo beneficio (ossia della precedenza nei movimenti), da parte dei soggetti che ne sono in possesso, devono essere documentate, tra le altre cose, con le certificazioni relative alla condizione di disabilità personale (Punti I e III) ovvero della persona assistita (Punto IV: figlio, coniuge ovvero genitore).

La certificazione:

  • nel caso di docenti con disabilità personale, può essere anche rivedibile;
  • nel caso di soggetti con grave disabilità assistiti (punto IV), deve avere carattere permanente, eccetto che per il figlio con disabilità.

Cosa deve contenere la certificazione

Lo stato di disabilità, come leggiamo nell’art. 4/5 dell’OM n. 36/23, deve essere attestato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.

Nel caso di:

  • personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92, deve risultare chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A), annessa alla legge n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
  • personale disabile di cui all’articolo 33/6 della legge 104/92, considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, in quest’ultima deve risultare la gravità della condizione di disabilità;
  • personale che assiste soggetto con disabilità (art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92), considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, nella certificazione degli assistiti deve risultare la situazione di gravità della disabilità, nonché la necessità di un’assistenza globale e permanente;
  • personale che ha bisogno di cure continuative per grave patologia, nella certificazione deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa (le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.)

Certificazione provvisoria

La situazione di disabilità (personale ovvero della persona assistita) può essere certificata anche provvisoriamente, nel caso in cui sia stata presentata la relativa domanda da un determinato numero di giorni e si sia in attesa che la commissione medica si esprima. Nello specifico:

  • qualora la commissione non si pronunci entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati potranno documentare, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL di riferimento. Tale accertamento provvisorio è valido sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati;
  • nel caso di patologie oncologiche, il termine suddetto (45 giorni) scende a 15 giorni, per cui se la commissione non si pronuncia entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati potranno documentare, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL di riferimento. La mancata emissione dell’accertamento definitivo, per il decorso dei quindici giorni, deve essere dichiarata in sede di accertamento provvisorio. 

Nel caso, infine, di soggetti con sindrome di Down, la situazione di gravità può essere documentata, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento resta valido sino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica. L’interessato deve inviare la certificazione definitiva (rilasciata dalla predetta commissione) entro 10 giorni dalla ricezione della medesima.

Rivedibilità certificazione e relativa validità

Nel caso di certificazioni di disabilita rivedibili, i cui termini siano scaduti nel periodo di presentazione delle istanze di mobilità, i soggetti che ne sono in possesso possono comunque godere dei previsti benefici (ossia della precedenza), in attesa della visita di revisione, come leggiamo nell’articolo 4 dell’OM succitata:

Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Controlli

Le dichiarazioni effettuate e la documentazione presentata, da parte degli aspiranti alla mobilità, possono essere soggetti a controlli a campione e, qualora risultassero delle dichiarazioni mendaci da parte dei beneficiari delle precedenze, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca del trasferimento.

Domanda e allegati

Le certificazioni suddette, come tutte le altre documentazioni attestanti quanto dichiarato nell’istanza, vanno presentate contestualmente alla domanda di mobilità online e allegate alla medesima.

Nel caso delle certificazioni mediche, le stesse possono essere inviate sia per le vie tradizionali sia allegandole direttamente alla domanda online, come tutte le altre previste documentazioni.

Come si compila la domanda

Mobilità docenti 2023/24, al via la domanda: come si compila. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

Divisione del tutorial “Passo dopo passo” in capitoli

00:00 Introduzione – 1:41 Allegati – 6:27 FAQ Uil Scuola – 16:20 Simulazione domanda di mobilità scuola primaria – 18:24 Dove inserire gli allegati – 20:13 Anzianità di servizio – 31:35 Esigenze di famiglia  35:33 Titoli generali – 41:42 Precedenze  – 48:49 Posto lingua – 50:10 Scelta posto – 51:35 Requisiti – 51:43 Preferenze – 1:00:59 Domanda per docenti neo-assunti – 1:02:50 Avviso per i neo-assunti – 1:03:44 Anzianità di servizio – 1:07:00 Esigenza di famiglia – 1:08:58 Titoli generali  1:10:52 Scelta tipo posto – 1:12:00 Preferenze – 1:15:00 Allegati

Le indicazioni di Roberta Vannini UIL Scuola per la compilazione su Istanze online delle PRECEDENZE

È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

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