Mobilità docenti 2023, Ministero ripropone vincolo triennale anche per docenti che nel 2022 hanno ottenuto trasferimento su altra provincia

Mobilità docenti 2023, Ministero ripropone vincolo triennale anche per docenti che nel 2022 hanno ottenuto trasferimento su altra provincia

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Mobilità docenti anno scolastico 2023/24: la firma del CCNI attesa per lo scorso venerdì non è arrivata. I sindacati hanno richiesto un incontro politico per superare i vincoli ai trasferimenti ancora presenti nella bozza proposta dal Ministero, che sarebbero legati ad impegni assunti per la realizzazione del PNRR.

Se sul vincolo che andrebbe a coinvolgere i docenti neoassunti dall’anno scolastico 2022/23 in seguito all’entrata in vigore del DL 36/2022 (nonostante i docenti siano stati reclutati da procedure differenti rispetto al testo), è stato detto tanto, va sottolineato che per il Ministero persiste un altro vincolo che rischia di coinvolgere una platea ampia di docenti.

Si tratta del vincolo cosiddetto del Decreto Sostegni bis, art. 58 comma 2 numero 6) lettera f), secondo periodo del DL 73/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 106/2021.

Il vincolo tutela la continuità didattica?

Secondo questo vincolo, per tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare domanda di istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora nell’anno scolastico 2022/23 abbiano ottenuto la titolarità in una qualsiasi sede della provincia chiesta, sia con preferenza analitica che sintetica.

Un vincolo già inserito nel CCNI 2022- 2025 che sembrava superato dal DL 36/2022 e che invece il Ministero ripropone nella bozza dell’ordinanza di mobilità.

I sindacati respingono tale interpretazione perché risulterebbe anche peggiorativa rispetto alla normativa vigente.

Maggiori informazioni la prossima settimana

Certamente bisognerà procedere celermente perchè la pubblicazione dei movimenti dei docenti di ruolo – operazione complessa per l’elevato numero di docenti coinvolti – è propedeutica alle altre operazioni di avvio dell’anno scolastico.

Ma nel concreto, la continuità didattica è veramente tutelata al 100% dai vincoli?

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