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Domande di trasferimento per l’a.s. 2023/24, come si compila l’istanza online. Sezione precedenze: “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”.
Domande, punteggi e precedenze
Domande e punteggi
Le domande volontarie di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.
Gli aspiranti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglia (queste ultime per i soli trasferimenti), attribuiti in base alla Tabella A (per i trasferimenti) e alla Tabella B (per i passaggi), allegate al CCNI 2022/25. Coloro i quali fruiscono di una delle previste precedenze sono soddisfatti nel movimento prima dei colleghi senza precedenza, a prescindere dal punteggio.
Precisiamo, inoltre, che le precedenze (indicate nell’art. 13/1 del CCNI 2022/25) si applicano:
- ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi (precedenza di cui ci occuperemo in questo articolo);
- in ciascuna delle fasi della mobilità.
Queste, nell’ordine, le precedenze:
- I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
- II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
- III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
- VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017
Vediamo come va indicata nella domanda online la precedenza di cui al punto III sopra riportato, a chi spetta, in quale fase della mobilità si applica e come va documentata.
Sezioni domanda
Ai fini della compilazione della sezione “Precedenze“, l’interessato deve raggiungere la schermata della domanda con le relative sezioni (qui il percorso):
- Anzianità di servizio
- Esigenze di famiglia
- Titoli generali
- Precedenze
- Posto di lingua (per la sola scuola primaria)
- Scelta tipo di posto
- Requisiti (per la scuola primaria e secondaria)
- Preferenze
- Indicazioni allegati
Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
Premettiamo che la precedenza in questione riguarda nell’ordine tre categorie di personale:
- personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92
- personale che ha bisogno di cure continuative per grave patologia
- personale disabile di cui all’articolo 33/6 della legge 104/92
Quanto alla compilazione dell’istanza online, raggiunta la suddetta schermata con le sezioni della domanda, cliccare su “Precedenze” per visualizzare la sezione (riportiamo di seguito le sole caselle di interesse):
Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92: in tale casella va indicata la provincia ove si fruisce della precedenza, provincia che coincide con quella di residenza del docente interessato.
Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?: in questa casella si deve indicare con un “SI” ovvero con un “NO”, se si usufruisce o meno di tale precedenza.
Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92: in tale casella va indicata la provincia ove si fruisce della precedenza, provincia che coincide con quella di residenza del docente interessato.
A chi spetta
La precedenza in questione spetta al personale:
- con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94 (personale in situazione di grave disabilità).
In quale fase opera
La precedenza in questione opera:
- per i docenti di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati, nella prima fase, in caso di comuni con più distretti, nella seconda e nella terza fase della mobilità;
- per i docenti di cui al punto 3 sopra riportato, nella prima, seconda e terza fase della mobilità.
Ricordiamo che le fasi della mobilità sono le seguenti:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Come documentare la precedenza
Lo stato di disabilità, come leggiamo nell’art. 4/5 dell’OM n. 36/23, va attestato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.
Nel caso di:
- personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92, deve risultare chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A), annessa alla legge n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
- personale disabile di cui all’articolo 33/6 della legge 104/92, considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, in quest’ultima deve risultare la gravità della condizione di disabilità;
- personale che assiste soggetto con disabilità (art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92), considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, nella certificazione degli assistiti deve risultare la situazione di gravità della disabilità, nonché la necessità di un’assistenza globale e permanente;
- personale che ha bisogno di cure continuative per grave patologia, nella certificazione deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa (le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.).
Lo stato di disabilità, evidenziamolo, può essere attestato anche con certificazione provvisoria. Al riguardo leggi: “Mobilità docenti 2023, precedenze e certificazioni mediche: quali, accertamento provvisorio e rivedibilità“.
Qui tutte le info su come caricare gli allegati e poi associarli alla domanda.
Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento
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