Mobilità docenti 2023, quando scattano i vincoli triennali. Quando per i neoassunti? FAQ

Mobilità docenti 2023, quando scattano i vincoli triennali. Quando per i neoassunti? FAQ

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Quali vincoli sono previsti per la mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi)? I docenti neoassunti possono presentare domanda? L’istanza di trasferimento può essere presentata anche da chi è stato assunto nel 2020/21?
Rispondiamo ai tanti quesiti giunti in redazione, proponendo una serie di FAQ.
Vincolo trasferimenti/passaggi provinciali
D. Se ottengo il traferiremo/passaggio provinciale sarò soggetto a qualche vincolo? 
R. Per i docenti che presentano domanda in ambito provinciale è previsto il vincolo triennale di permanenza nella scuola assegnata, solo se:
D. Vi sono eccezioni al suddetto vincolo triennale?
R. Sì, sono esclusi dal vincolo triennale i docenti beneficiari delle precedenze, di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, alle condizioni ivi previste e se soddisfatti in un comune o distretto sub-comunale diverso da quello in cui si usufruisce della precedenza.
Sono altresì esclusi i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche soddisfatti in una preferenza espressa.
D. Se ottengo il trasferimento/passaggio in ambito provinciale in una delle preferenze sintetiche espresse (distretto o comune), sarò soggetto comunque al vincolo triennale di cui sopra?
R. No, il vincolo è previsto soltanto per chi è soddisfatto in una delle preferenze puntuali espresse ovvero se ottiene il trasferimento/passaggio nel comune di titolarità.
D. Qualora fossi soggetto al vincolo triennale in esame, potrei presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione su sostegno?
R. Sì, il vincolo riguarda la sola mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra).
Vincolo trasferimenti interprovinciali
D. Se ottengo il traferiremo/passaggio interprovinciale sarò soggetto a qualche vincolo? 
R. Si, il docente, che ottiene il trasferimento/passaggio interprovinciale, può presentare domanda non prima di tre anni dalla precedente. Ciò vale a prescindere dalla preferenza espressa: quindi il vincolo triennale si applica se soddisfatti su scuola, comune, distretto, provincia.
D. Il vincolo triennale suddetto si applica a tutti i docenti?
R. No, il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI 2022/25, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
Il vincolo non si applica nemmeno ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Neoassunti a.s. 2021/22
D. Sono un docente immesso in ruolo nell’a.s. 2021/22, devo presentare domanda di trasferimento?
R. I docenti neoimmessi nell’a.s. 2021/22 hanno facoltà (quindi non obbligo) di presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede di titolarità.
D. Se non presento domanda, cosa succede?
R. Ai docenti neoassunti a.s. 2021/22, che non presentano domanda di trasferimento, prima dei movimenti, sarà assegnata come sede di titolarità la scuola di immissione in ruolo con la medesima decorrenza. 
D. Se, invece, presento domanda e non sono soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse?
R. Come nel caso precedente, sarà assegnata come sede di titolarità la scuola di immissione in ruolo con la medesima decorrenza. 
D. Qualora non presenti domanda per ottenere la scuola di titolarità e sia perdente posto nella scuola di assunzione 2021/22, come avrò assegnata la scuola titolarità?
R. Qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria (come perdente posto), a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste (sempre nella domanda come perdente posto), la titolarità sarà attribuita d’ufficio. 
D. Quando scatta il vincolo triennale sull’istituzione scolastica per i neoassunti a.s. 2021/22?  
R. Il vincolo scatta dall’a.s. 2021/22 se non si presenta domanda ovvero se non si è soddisfatti nella domanda di trasferimento; scatta dall’a.s. 2022/23, se si presenta domanda e si è soddisfatti nel trasferimento. Ricordiamo che in base al predetto vincolo gli interessati possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di supplenza, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Sono, inoltre, esclusi dal predetto vincolo i docenti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’aggiornamento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
D. Il docente sottoposto al suddetto vincolo triennale, qualora sia trasferito perché perdente posto, deve maturare un nuovo triennio al fine di superare il blocco?
R. No, gli anni svolti nella scuola di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella scuola precedente.
Assunti in ruolo a.s. 2020/21
D. Sono un docente immesso in ruolo 2020/21 posso presentare domanda di trasferimento?
R. Sì, in deroga al vincolo di cui alla risposta precedente, il CCNI prevede che anche i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 possano presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere la scuola di titolarità.
D. Se non presento domanda?
R. Qualora non si presenti domanda, la titolarità è assegnata nella scuola di assunzione.
D. In tal caso, ossia che non presenti domanda, il vincolo triennale di cui sopra (che non permette di presentare domanda di mobilità, di utilizzazione e assegnazione provvisoria nonché di non accettare incarichi di supplenza) quando scatta?
R. Scatta dall’anno scolastico di assunzione, ossia dal 2020/21.
D. Se invece presento domanda e ottengo la nuova scuola di titolarità, quando scatta il vincolo triennale (che non permette di presentare domanda di mobilità, di utilizzazione e assegnazione provvisoria nonché di non accettare incarichi di supplenza)? 
R. Il vincolo triennale scatta dal 2022/23.
D. Sono un docente immesso in ruolo 2019/20, ai sensi del D.lgs. 59/17, posso presentare domanda di trasferimento?
R. Si può presentarla. Infatti, l’articolo 13, comma 3, come modificato dall’articolo 58, comma 2, numero 6), lettera f), primo periodo, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, prevede che i docenti immessi in ruolo, ai sensi del predetto D.lgs., sono tenuti a restare nella scuola di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Sono esclusi da tale vincolo i docenti in sovrannumero o esubero o il personale di cui all’articolo 33, commi 5 o 6, della legge n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, i docenti immessi in ruolo antecedentemente al 2020/21 ha già assolto il predetto periodo di permanenza nella scuola di immissione in ruolo.
Mobilità 2022, ecco novità sui vincoli [SCARICA TESTO in PDF] Per i sindacati creano disparità tra i docenti, solo la Cisl al momento firma

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Pietro Guerra

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