I docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/2023 non sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente specializzata sul sostegno in anno di formazione e prova presso un istituto comprensivo di Torino. Vorrei ottenere il trasferimento a Vibo Valentia, non ho chiaro se posso fare la domanda per la mobilità. Sono stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 ma ho rinviato la prova a quest’anno scolastico perché in maternità obbligatoria lo scorso anno. Posso concorrere alla mobilità o all’assegnazione interprovinciale solo se verranno firmate le deroghe avendo un figlio con età inferiore a 12 anni o rientro nell’immissione dello scorso anno?
Rispondiamo alla lettrice che potrà presentare domanda di trasferimento e di assegnazione provvisoria interprovinciale, in quanto la stessa non è sottoposta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Il vincolo, infatti, si applica ai docenti neoassunti a decorrere dall’a.s. 2023/24, ai sensi delle modifiche apportate al D.lgs. 297/94 dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), che ha rinviato di un anno l’applicazione del vincolo e riformulato l’art. 399/3 del predetto D.gs. 297/94 nella maniera seguente:
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Pertanto, la nostra lettrice, assunta in ruolo nel 2022/23, a prescindere dal fatto che stia svolgendo l’anno di prova nel corrente anno scolastico, potrà presentare domanda di trasferimento e, successivamente, anche l’eventuale istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale.
Per completezza di informazione, sebbene non riguardi la lettrice, ricordiamo chi riguarda il vincolo , gli esclusi e le operazioni cui si può partecipare durante i tre anni di “blocco”.
Come detto sopra, il vincolo per i neoassunti è previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dall’articolo 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2022), rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017.
In base alla summenzionata normativa, a partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo, a condizione di aver superato l’anno di prova (DM 138/2023, art. 3/3).
N.B. Per la conferma delle disposizioni è necessario attendere il relativo CNNI per le domande di mobilità 2024/25.
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