Ai fini della presentazione della domanda di mobilità, il docente interessato non deve avere la residenza nella provincia richiesta. Punteggio coniuge: ecco quando.
Prima di rispondere ad un quesito posto in redazione, ricordiamo quali sono i previsti vincoli relativi alla mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) e chi potrà presentare domanda per l’a.s. 2024/25.
Vincoli mobilità
Ai sensi dell’articolo 2 del CCNI 2022/25 e dell’articolo 1 dell’OM 36/2023, non può presentare domanda di trasferimento e/o passaggio per il triennio successivo, il docente che:
- ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra (sia provinciale che interprovinciale) su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda ovvero che ottiene il movimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale); il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza;
- ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra interprovinciale, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale è soddisfatto nel movimento; il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza.
A tali vincoli si aggiunge quello previsto per i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 297/94. In base a tale disposizione, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere dal 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso [precisiamo che, durante i tre anni di blocco, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (l’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo aver svolto l’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM 138/2023)].
Domanda trasferimento 2024/25
Alla luce di quanto detto sopra, possono presentare domanda di trasferimento i docenti a tempo indeterminato non soggetti a nessuno dei vincoli sopra riportati.
Conseguentemente, non possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25 i docenti che:
- hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento (provinciale o interprovinciale) con scelta puntuale di scuola;
- hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento all’interno del comune di titolarità, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico;
- hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 o 2023/24 un movimento in altra provincia, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “provincia”);
- sono stati assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24.
Ipotesi CCNL 19/21
Evidenziamo che i vincoli succitati saranno mitigati dalla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (le cui disposizioni saranno vigenti alla firma definitiva).
Il citato articolo 34 prevede che è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:
- volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
- volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
- al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.
Attendiamo, comunque, sia la firma definitiva dell’Ipotesi di CCNL che il CCNI sulla mobilità, per conoscere come le sopra riportate disposizioni si armonizzeranno con i previsti vincoli.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono docente di ruolo nella scuola primaria da diversi anni in Lombardia. Voglio chiedere il trasferimento in Liguria. Ho preso nel frattempo la specializzazione d’inglese e la specializzazione TFA. I miei figli sono grandi e sono sposata. Per ottenere il trasferimento, che chiederei con la domanda a marzo 2024 , dovrei prima spostare la residenza in un paese della Liguria? Se invece si trasferisse mio marito, potrei essere avvantaggiata per l’avvicinamento al coniuge? E se invece cerco casa dopo aver chiesto il trasferimento? Grazie se riuscirete a rispondermi.
Come detto sopra, la domanda di trasferimento può essere presentata da tutti i docenti a tempo indeterminato che non rientrino in nessuno dei vincoli sopra riportati: la residenza del docente nella provincia richiesta non è un requisito, per cui l’istanza si può presentare per qualunque provincia (si possono esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali), indipendentemente dalla residenza del richiedente. Quanto alla residenza del coniuge, il vantaggio che potrebbe derivare sono i 6 punti nel comune di residenza (comune di ricongiungimento) del coniuge. A tal fine, il coniuge deve essere residente nello stesso comune da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione dell’annuale OM sulla mobilità (a meno che non sia stato trasferito per motivi di lavoro; in tal caso serve una dichiarazione del datore di lavoro attestante la circostanza).
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