Mobilità dei docenti di ruolo per l’anno scolastico 2023/24: definite le regole che nei prossimi giorni saranno inserite nell’Ordinanza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito si appresta a pubblicare. Rimane aperta la domanda dei neoassunti 2022/23, che potranno presentare istanza con riserva in attesa di un provvedimento legislativo che legittimi il movimento. Una scheda UIL ci illustra in sintesi chi può presentare domanda e chi invece è bloccato.
Immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 e anni scolastici precedenti
Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia se:
• non hanno presentato domanda per l’a.s. 2022/23;
• hanno presentato domanda per l’a.s. 2022/23 ma non hanno ottenuto nessun movimento;
• hanno presentato domanda per l’a.s. 2021/22 e/o 2022/23 all’interno della provincia di titolarità ottenendo una scuola fuori dal comune di titolarità attraverso l’espressione del codice “comune” o “distretto”;
• hanno presentato e ottenuto domanda per l’a.s. 2021/22 e/o 2022/23 e rientrino nei vincoli attualmente previsti, ma risultino in soprannumero o in esubero o possono far valere una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.
Neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023
Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l’a.s. 2023/24 solo se:
a) risultino in sovrannumero o esubero;
b) sono beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l’inserimento nelle GAE.
Tali docenti possono presentare per l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.
Assunti da GPS I fascia sostegno nell’a.s. 2021/22 e confermati in ruolo il 1/9/22
Possono presentare domanda in provincia e in altra provincia per l’a.s. 2023/24 tutti i docenti assunti dalla procedura straordinaria GPS I fascia sostegno con decorrenza giuridica della nomina il 1/9/21 ed economica 1/9/22.
Chi sono i bloccati per l’a.s. 2023/24
Immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 e anni scolastici precedenti
Non possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24:
• se hanno ottenuto nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 un movimento all’interno della provincia di titolarità con scelta puntuale di scuola;
• se hanno ottenuto nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 un movimento all’interno del comune di titolarità, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”);
• se hanno ottenuto un movimento in altra provincia, sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico (“comune” “distretto” “provincia”).
Sono salve eventuali deroghe per chi è in soprannumero, in esubero o fruisce di una delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.
Neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023
Non possono presentare domanda provinciale e interprovinciale per l’a.s. 2023/24.
Sono salve eventuali deroghe per chi è in soprannumero, in esubero o per chi è beneficiario dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l’inserimento nelle GAE.
Tali docenti possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24 con “riserva” in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.
Vincoli
Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI)
Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Tale vincolo opera anche all’interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità) per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, anche qualora sia stato espresso un codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”).
Il vincolo non si applica:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l’1/9/2021 o l’1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata l’1/9/2021 o l’1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
c) se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico “comune” o “distretto” nel modulo-domanda.
La consulenza
È possibile scrivere a [email protected]
Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità
, , https://www.orizzontescuola.it/feed/,