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Le precedenze previste per la mobilità sono valide per i trasferimenti ma non tutte possono essere considerate per la mobilità professionale
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante della scuola secondaria di I grado e quest’anno vorrei chiedere il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado. Usufruisco della legge 104 per assistere mio padre che è convivente con me. Per il passaggio di ruolo posso usufruire della precedenza per la legge 104? ”
Le precedenze previste per la mobiità sono indicate nell’art.13 del CCNI 2022 dove sono indicate nell’ordine con il quale vengono valutate, dalla I) alla VIII)
Nello specifico si tratta delle seguenti precedenze:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017
Quali precedenze nei trasferimenti
Nella domanda di trasferimento i docenti in possesso dei requisiti necessari possono usufruire di una delle precedenze tra quelle indicate dal punto I) al punto VIII).
Nella domanda è possibile, comunque, valutare una sola precedenza anche per il docente che ha i requisiti per poterne far valere più di una
Quali precedenze nella mobilità professionale
Per la mobilità professionale, che comprende sia il passaggio di cattedra che il passaggio di ruolo, l’unica precedenza valutabuile è quella indicata al punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute“.
Le altre precedenze inserite nell’art.13, dal punto II) al punto VIII) sono valutabili, infatti, solo per il trasferimento come esplicitato chiaramente nel comma 1 del succitato art.13, come di seguito indicato:
“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e
sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola
mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale
anche per la mobilità professionale [….]”
Conclusioni
La risposta al quesito posto dalla nostra lettrice è, quindi, negativo.
La precedenza data dalla Legge 104/92 per assistenza a familiare disabile (precedenza IV), è valida solo per il trasferimento e non può, quindi, essere valutata per la mobilità professionale, sia per il passaggio di cattedra che per il passaggio di ruolo.
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