Il CCNI sulla mobilità 2022/25, per i trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune, prevede determinate aliquote. Quali? Nel prossimo contratto saranno mantenute?
CCNI Mobilità
Il contratto sulla mobilità 2022/25, dopo l’annullamento da parte del Tribunale di Roma, sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, per cui dovrebbe disciplinare trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25.
In attesa della sottoscrizione del nuovo CCNI, ricordiamo le aliquote previste dal Contratto 2022/25 in merito ai trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune, tenendo comunque in considerazione che nel nuovo testo ci potrebbero essere delle modifiche (che al momento non possiamo conoscere).
Aliquote trasferimento provinciale da sostegno a posto comune
Aliquote
Le aliquote suddette sono indicate nell’Allegato 1 “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” al CCNI, specificatamente nella parte dedicata all’effettuazione della seconda fase della mobilità, dedicata ai movimenti tra comuni della provincia, ove leggiamo quanto di seguito riportato:
La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta. Nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente e, per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote 100% posti disponibili a.s. 22/23, 75% posti disponibili a.s. 23/24 e 50% posti disponibili a.s. 24/25.
…
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Dunque, i trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune vengono effettuati secondo le seguenti aliquote:
- sul 100% dei posti disponibili per l’a.s. 2022/23 (mobilità già effettuata per il corrente anno scolastico)
- sul 75% dei posti disponibili per l’a.s. 2023/24
- sul 50% dei posti disponibili per l’a.s. 2024/25
Per la prossima mobilità a.s. 2023/24, pertanto, qualora la disposizione venga mantenuta anche nel prossimo contratto, i posti disponibili per i trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune saranno il 75% del totale, ossia il 75% di quelli vacanti e disponibili.
Evidenziamo, come sopra riportato, che anche nel caso di trasferimento da posto di sostegno a posto comune nelle scuole del comune di titolarità, per i docenti senza preferenza il movimento è effettuato nel corso della seconda fase della mobilità (trasferimenti provinciali tra comuni della provincia) e non nella prima (trasferimenti tra scuole del comune).
Altri limiti
Oltre al limite costituito dalle aliquote, i movimenti provinciali su sostegno sono sottoposti ad un altro limite, ossia quello secondo cui i docenti titolari su posto di sostegno non possono ottenere il trasferimento su posto comune in caso vi sia esubero provinciale nel posto/classe di concorso richiesta.
Trasferimenti interprovinciali da posto di sostegno a posto comune
Nel caso dei trasferimenti interprovinciali da posto di sostegno a posto comune non sono previste aliquote. I movimenti, tuttavia, sono effettuati sulla percentuale di posti destinata a questa fase:
- alle operazioni di trasferimento e passaggio della terza fase è destinato il 50% delle disponibilità residue al termine della seconda fase, ossia dei movimenti provinciali (l’altro 50% è destinato alle immissioni in ruolo). Tale 50% va poi così suddiviso: 25% ai trasferimenti e 25% ai passaggi di ruolo/cattedra.
Ricordiamo, infine, che, come nel caso dei trasferimenti provinciali, anche per quelli interprovinciali, i docenti titolari su posto di sostegno non possono ottenere il trasferimento su posto comune nel caso in cui, nella provincia indicata, vi sia esubero nel posto/classe di concorso richiesta.
Requisiti trasferimento da posto di sostegno a posto comune
Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune, ricordiamolo, può essere chiesto dai docenti che:
- abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto (nel computo del quinquennio rientra anche l’anno in corso); e
- siano in possesso (lo precisiamo per la scuola secondaria) dell’abilitazione all’insegnamento su posto comune [tale precisazione non è prevista per i docenti dell’infanzia e della primaria, in quanto tutti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento su posto comune, considerato che, per partecipare ai percorsi di specializzazione su sostegno in tali gradi di istruzione, i requisiti richiesti sono il diploma magistrale o la laurea in SFP, titoli abilitanti all’insegnamento su posto comune. Per la scuola secondaria, invece, uno dei requisiti di partecipazione (sino ad oggi richiesto) è costituito dal possesso del titolo di studio di accesso (laurea) ad una classe di concorso più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, per cui negli ultimi anni si sono specializzati docenti non in possesso dell’abilitazione su posto comune, compresi gli ITP che hanno partecipato e parteciperanno sino al 2024/25 con il solo diploma].
NB: quanto detto potrebbe essere soggetto a delle modifiche, in quanto il CCNI, come detto sopra, sarà riscritto.