Mobilità docenti primaria 2023, trasferimento posto lingua e sostegno. Requisiti, conseguenze, ordine movimenti

Mobilità docenti primaria 2023, trasferimento posto lingua e sostegno. Requisiti, conseguenze, ordine movimenti

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Il docente titolare nella scuola primaria su posto comune può chiedere trasferimento per posto di sostegno e/o lingua inglese. Requisiti, ordine operazioni e conseguenze.

Domande

Le domande di mobilità volontaria, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, si possono presentare nel periodo compreso tra il 6 e 21 marzo 2023. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.

Le domande si presentano telematicamente tramite Istanze Online.

Trasferimenti scuola primaria

Quali

I docenti titolari su posto comune nella scuola primaria, come detto all’inizio, possono chiedere trasferimento, sia nella stessa che in altra scuola, per posto di:

  1. sostegno
  2. lingua inglese

[Il trasferimento può essere chiesto per entrambe le tipologie di posto sopra riportate, fermo restando il possesso dei previsti requisiti]

Requisiti

Ai fini della richiesta del trasferimento su posto di:

sostegno, è necessario il possesso del titolo di specializzazione su sostegno per la scuola primaria;

lingua inglese, è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli:

  • superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure
  • attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure
  • possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure
  • certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero

Ordine movimenti

L’ordine delle operazioni di mobilità è indicato nell’Allegato 1 al CCNI 2022/25, allegato denominato “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo“.

In base alle disposizioni indicate nel citato Allegato 1, nel caso di trasferimento da posto comune a posto di lingua (e viceversa):

  • nella scuola di titolarità, il movimento è il primo della I fase (trasferimenti nel comune) ed è indentificato con la lettera A1)trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità“;
  • nel comune di titolarità, il movimento è il terz’ultimo della I fase (a meno che il docente fruisca di una delle previste precedenze, per cui si svolge prima) ed è indentificato con la lettera E) trasferimenti a domanda in sede;
  • in un comune della provincia di titolarità, il movimento è il quint’ultimo (a meno che il docente fruisca di una delle previste precedenze, per cui si svolge prima) della II fase (fase provinciale) ed è indentificato con la lettera F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia;
  • in una provincia diversa da quella di titolarità (III fase), il movimento è identificato con la lettera r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza [a meno che il docente fruisca di una delle previste precedenze, per cui si svolge prima].

Sempre in base alle succitate indicazioni di cui all’Allegato 1, nel caso di trasferimento da posto comune a posto di sostegno: 

  • nel comune di titolarità oppure in un comune diverso della provincia di titolarità, il movimento è il quart’ultimo della II fase (fase provinciale) ed è indentificato con la lettera G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune. Dunque, per i docenti che non fruiscono di alcuna precedenza, anche nel caso in cui il movimento su sostegno (e viceversa) sia chiesto per le scuole del comune di titolarità, lo stesso si svolge nell’ambito della seconda fase, quella provinciale;
  • in una provincia diversa da quella di titolarità (III fase), il movimento è identificato con la lettera r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza [a meno che il docente fruisca di una delle previste precedenze, per cui si svolge prima].

Continuità servizio

Ricordiamo che  la continuità di servizio è valutata sia nelle domande di mobilità che nella graduatoria interna di istituto:

  • nella mobilità si valuta dopo aver svolto un servizio continuativo, nella scuola di titolarità nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, di almeno tre anni, con l’attribuzione di punti due ogni anno entro il quinquennio e punti tre ogni anno oltre il quinquennio (quindi 6 punti per i primi tre anni, cui aggiungere punti 2 per il  quarto e punti 2 per il quinto anno; dal sesto anno in poi punti 3 per ogni anno);
  • nella graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato il primo anno di servizio, nella scuola di titolarità nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, con l’attribuzione di punti due ogni anno entro il quinquennio e punti tre ogni anno oltre il quinquennio. Nella predetta graduatoria si valuta, inoltre, la continuità nel comune di titolarità, con l’attribuzione di punto uno per ogni anno (non è possibile cumulare, nel medesimo anno scolastico, il punteggio di continuità nella scuola e nel comune).

I docenti che ottengono il trasferimento da posto comune:

  1. a posto di lingua, non perdono la continuità di servizio se il movimento è ottenuto nella scuola di titolarità. Viceversa la perdono;
  2. a posto di sostegno, perdono la continuità di servizio, anche se il movimento avviene nella stessa scuola di titolarità.

Vincolo posto lingua nella scuola titolarità

Così leggiamo nella note all’Allegato 1 summenzionato:

Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto, non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

Dunque, i docenti, che ottengono il trasferimento da posto comune a posto di lingua nel circolo o istituto comprensivo di titolarità, devono garantire l’insegnamento della lingua inglese per un triennio, per cui non possono essere trasferiti da posto di lingua a posto comune nello stesso circolo nei due anni successivi, eccetto i casi di sovrannumero.

I docenti suddetti possono, invece, essere trasferiti sia su posto comune che di lingua in altri circoli o istituti comprensivi.

Mobilità docenti 2023/24, compilare la domanda senza commettere errori. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

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