Mobilità docenti, trasferimento su posto di sostegno: chi può presentare domanda, due gli eventuali vincoli

Mobilità docenti, trasferimento su posto di sostegno: chi può presentare domanda, due gli eventuali vincoli

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La domanda di trasferimento su posti di sostegno può essere presentata sia dai docenti titolari sul sostegno che dai docenti titolari su posto comune che, in questo caso, chiedono di modificare la tipologia di posto di titolarità.
I docenti titolari su posto di sostegno della scuola Secondaria, ma privi del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune, non possono presentare domanda di mobilità territoriale per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune.
La partecipazione alla mobilità per posti sul sostegno richiede il possesso del relativo titolo di specializzazione.
Come chiarisce, infatti, l’art.23 comma 4 del CCNI sulla mobilità, “I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio”
I vincoli temporali che possono interessare i docenti che ottengono trasferimento sul sostegno sono di due tipi , uno quinquennale sul sostegno e uno triennale sulla scuola
Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti.
Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, tale personale conserva titolo alle precedenze indicate nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI sulla mobilità.
L’impegno quinquennale di permanenza sul sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo
Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa.
I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.
Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto) è calcolato l’anno scolastico in corso.
L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.
I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
Anche la mobilità sul sostegno può determinare il vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata, se il docente è soddisfatto in specifiche preferenze.
Saranno sottoposti, infatti al vincolo triennale i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• trasferimento provinciale su scuola richiesta con preferenza analitica
• passaggio di ruolo provinciale su scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità
• trasferimento interprovinciale per qualsiasi preferenza espressa nella domanda
• passaggio di ruolo interprovinciale per qualsiasi preferenza espressa nella domanda
I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di ruolo sul sostegno potrebbero, quindi, essere sottoposti ad un doppio vincolo temporale, quinquennale sulla tipologia di posto di titolarità, cioè sul sostegno, e triennale sulla scuola di titolarità assegnata con il movimento ottenuto.
Un vincolo non esclude l’altro, per cui il docente interessato è tenuto a rispettarli entrambi.
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Pietro Guerra

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