Mobilità docenti, vincolo di cinque anni per passare da sostegno a materia. Se ci pente del trasferimento nuovo vincolo su sostegno?

Mobilità docenti, vincolo di cinque anni per passare da sostegno a materia. Se ci pente del trasferimento nuovo vincolo su sostegno?

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Il docente, che ottiene il trasferimento su posto di sostegno, deve permanervi per cinque anni. Anche coloro i quali vi ritornino dopo un movimento su posto comune?

CCNI 2022/25

Le disposizioni, per rispondere al quesito di partenza, sono contenute nel CCNI 2022/25 concernente la mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra) del personale docente, educativo e ATA.

L’articolo 23, comma 7, del suddetto Contratt0 dispone quanto segue:

7. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti.

Dunque, chi ottiene il trasferimento su posto di sostegno (oltre che su posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato) deve permanere su tale tipologia di posto per cinque anni.

Come si evince da quanto sopra riportato (e anche dagli altri articoli e commi del CCNI dedicati alla tipologia di posto in oggetto), le disposizioni contrattuali non fanno distinzione tra chi è stato già titolare su posto di sostegno e chi vi ritorna dopo un trasferimento su posto comune, per cui tutti coloro i quali ottengono un trasferimento volontario su posto di sostegno devono permanervi per un quinquennio. L’unica eccezione riguarda i docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno.

Diverso è il caso di coloro i quali si trovano ancora sottoposti al vincolo quinquennale e ottengono:

  • un trasferimento (naturalmente) sempre su sostegno, i quali completano il quinquennio nella scuola in cui vengono trasferiti;
  • un passaggio di ruolo sempre su sostegno, per i quali invece il quinquennio riparte dall’inizio.

Riguardo al calcolo dei cinque anni, ricordiamo che, al momento della presentazione delle domande, diversamente da quanto accade per il punteggio relativo all’anzianità di servizio, l’anno in corsa si computa.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente di sostegno di scuola primaria. Dopo aver superato il vincolo quinquennale, sono passata al posto comune. Per il prossimo a.s. ho chiesto, ed ottenuto trasferimento su sostegno. Se volessi tornare su posto comune, devo aspettare di nuovo un quinquennio? Ho di nuovo vincolo di 5 anni?

Alla luce di quanto detto sopra, rispondiamo alla  lettrice che potrà chiedere nuovamente trasferimento su posto comune, soltanto al termine del “nuovo” quinquennio di permanenza su posto di sostegno. Considerato che ha ottenuto il trasferimento per il 2023/24, la lettrice potrà presentare domanda per posto comune nel corso dell’a.s. 2027/28 per l’a.s. 2028/29.

Per completezza di informazione, come detto sopra, ricordiamo alla lettrice che, durante i cinque anni di blocco, potrà presentare domanda:

  • di trasferimento per posto di sostegno (fermo restando che non sia sottoposta al vincolo triennale previsto dal CCNI per chi ottiene un trasferimento su una delle preferenze puntuali espresse ovvero nel comune di titolarità oppure per chi ottiene un trasferimento interprovinciale, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale è stato soddisfatto); e/o
  • di passaggio di ruolo sempre su sostegno (se in possesso dei previsti requisiti: superamento anno di prova e possesso dell’abilitazione per il grado richiesto).

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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