Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta servizio di ruolo. VIDEO per compilare domanda

Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta servizio di ruolo. VIDEO per compilare domanda

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Come si valuta l’anzianità di servizio di ruolo nella mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi) e in quella d’ufficio, quindi anche nella graduatoria interna di istituto? E gli anni di decorrenza giuridica?

Domande

Le domande di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra), come prevede l’articolo 2 dell’OM che disciplina la mobilità a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25, si presentano dal 6 al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online.

Quanto alle date di presentazione delle domande, per aggiornare la graduatoria interna di istituto, le stesse sono definite dalle singole scuole, fermo restando che la graduatoria va predisposta e pubblicata entro i 15 successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità (ossia entro il 5 aprile) e che vanno valutati i titoli conseguiti entro la data ultima di presentazione delle predette istanze.

Punteggi e tabelle

I docenti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie (queste ultime per i soli trasferimenti). I punteggi sono attribuiti:

  1. per i trasferimenti, in base alla Tabella ATabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25;
  2. per i passaggi, in base alla Tabella BTabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25.

Nel caso della valutazione del servizio di ruolo non vi sono differenze fra trasferimenti e passaggi, così come non vi sono tra mobilità a domanda e d’ufficio (quindi graduatoria interna di istituto), se non per quanto riguarda la valutazione dell’anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Anzianità servizio di ruolo e mobilità volontaria

Punteggio

La sezione A1 della tabella A e quella B1 della tabella B indicano i punteggi da attribuire per l’anzianità di servizio. Il punto A) della sezione A1 della tabella A e il punto A) della sezione B1 della tabella B prevedono quanto segue:

  • per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza Punti 6

Regole valutazione

Nella valutazione del servizio di ruolo si devono seguire le regole e i criteri di seguito indicati:

  • nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
  • il punteggio è raddoppiato per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo;
  • l’anzianità di servizio di ruolo comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità, per la quale sia possibile il passaggio di cattedra;
  • il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato con riferimento al ruolo di appartenenza e nella medesima misura;
  • l’anzianità di servizio di ruolo è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali;
  • il servizio di ruolo prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, ai sensi dei punti A1 sia della tabella A (trasferimenti) che della tabella B (passaggi di ruolo/cattedra). La valutazione spetta in caso di servizio effettivamente prestato e nei casi di mancata presentazione del servizio per gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
  • l’anno di servizio di ruolo si matura, prestando un servizio di almeno 180 giorni;
  • i periodi di congedo retribuiti e non, disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001 (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedi per la malattia del figlio), sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
  • sono valutati come effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, se si è in servizio nello stesso ruolo, i periodi di congedo dovuti a: corsi di dottorato di ricerca; borse di studio o assegni di ricerca (qualora si sia in servizio in ruolo diverso – rispetto a quello in cui si era titolari prima del periodo di congedo – i suddetti periodi sono valutati come altro ruolo. Precisiamo, inoltre, che tali periodi non si computano ai fini della continuità di servizio);
  • è valutato come servizio nel ruolo di appartenenza anche il periodo di collocamento fuori ruolo;
  • è valutato doppio il servizio prestato su sostegno, nel solo caso in cui il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto per posti di sostegno (e anche per le scuole speciali e/o a indirizzo didattico differenziato);
  • per la sola scuola primaria, il punteggio è raddoppiato in caso di servizio prestato in scuole di montagna, ai sensi della legge n. 90/1957;
  • il servizio prestato ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (quindi con in carco di supplenza al 30/06 o al 31/08) è valutato come pre-ruolo.

Valutazione anni decorrenza giuridica

L’anzianità di servizio, derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, è valutata:

  • 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, se non è stato prestato alcun servizio;
  • 6 punti ogni anno per tutti gli anni, sia che il servizio sia stato prestato nel ruolo di appartenenza, sia che sia stato prestato in ruolo diverso.

Anzianità servizio di ruolo e graduatoria interna di istituto

Premettiamo che la valutazione di titoli e servizi nella graduatoria interna di istituto viene effettuata in base alla summenzionata Tabella A, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio.

Quanto alla valutazione dell’anzianità di servizio di ruolo nella graduatoria, essa avviene secondo le medesime modalità e con l’attribuzione dei medesimi punteggi di quelli previsti per la mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi). Vi è una sola differenza relativa alla valutazione di eventuali anni di decorrenza giuridica della nomina anteriore a quella economica, in caso di servizio prestato in altro ruolo:

  • 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, se non è stato prestato alcun servizio;
  • 6 punti per ogni anno per tutti gli anni, se il servizio è stato prestato nel ruolo di appartenenza;
  • 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, se il servizio è stato prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza.

Dunque, mentre nella mobilità volontaria l’anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina anteriore a quella economica è valutata punti 6 ogni anno per tutti gli anni, anche in caso di servizio prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza, nella graduatoria interna (nel predetto caso) è valutata punti 3 ogni anno per tutti gli anni. Il resto è uguale.

Esempio di docente immesso in ruolo nell’a.s. 2021/22 nella scuola primaria, con decorrenza giuridica 01/09/2020; durante l’a.s. 2020/21 il docente in questione svolge una supplenza al 30/06 nella scuola dell’infanzia:

  • nella mobilità volontaria avrà 12 punti (6 punti nel ruolo di appartenenza relativi all’a.s. 2021/22; 6 punti derivanti dal servizio nella scuola dell’infanzia nel 2020/21);
  • nella graduatoria interna avrà 9 punti (6 punti nel ruolo di appartenenza relativi all’a.s. 2021/22; 3 punti derivanti dal servizio nella scuola dell’infanzia nel 2020/21).

Mobilità docenti 2023/24, al via la domanda: come si compila. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

La consulenza 

È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali)

Segui il video a cura di Roberta Vannini UIL Scuola per la compilazione della domanda

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