Mobilità e Graduatoria interna docenti di ruolo 2023, la continuità di servizio quanto vale?

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La “continuità di servizio” svolta dai docenti di ruolo è valutata nell’ambito sia della mobilità che della graduatoria interna di istituto. Quali differenze vi sono? Questi sono i giorni in cui si presentano le domande specifiche, e quindi può essere utile capirne il meccanismo per quando la graduatoria sarà pubblicata.

Domande

Le domande di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra), come prevede l’articolo 2 dell’OM che disciplina la mobilità a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25, si presentano dal 6 al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online.

Quanto alle date di presentazione delle domande per aggiornare la graduatoria interna di istituto, le stesse sono definite dalle singole scuole, fermo restando che la graduatoria va predisposta e pubblicata entro i 15 successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità (ossia entro il 5 aprile 2023) e che vanno valutati i titoli conseguiti entro la data ultima di presentazione delle predette istanze.

Punteggi e tabelle

I docenti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie (queste ultime per i soli trasferimenti). I punteggi sono attribuiti:

  1. per i trasferimenti, in base alla Tabella ATabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25. Tale tabella è utilizzata anche per la graduatoria interna di istituto, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio;
  2. per i passaggi, in base alla Tabella BTabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25.

Continuità e mobilità volontaria

La valutazione del continuità di servizio avviene allo stesso modo per i trasferimenti e i passaggi, mentre cambia ai fini della predisposizione della graduatoria interna di istituto.

Punteggio

I punti C della sezione A1 e della sezione B1 della due summenzionate tabelle A e B prevedono che:

  • per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per i docenti ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica sono attribuiti Punti 6 cui aggiungere punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio.

Esempi valutazione continuità

  1. docente con quattro anni di servizio (escluso l’anno in corso) nella scuola di attualità titolarità e nella stessa tipologia di posto/classe di concorso; gli vanno attribuiti punti 8 (2 punti X 4 anni);
  2. docente con sei anni di servizio (escluso l’anno in corso) nella scuola di attualità titolarità e nella stessa tipologia di posto/classe di concorso; gli vanno attribuiti punti 13 [(2 punti X 5 anni) + (3 punti X 1 anno)].

Regole valutazione

Queste le regole e i criteri da seguire nella valutazione della continuità di servizio:

  • l’anno in corso non si valuta;
  • per l’attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune/sostegno)/classe di concorso e la prestazione del servizio presso la scuola titolarità;
  • nella mobilità, ai fini della valutazione della continuità di servizio, è necessario aver svolto un servizio continuativo di almeno tre anni nella scuola di titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella secondaria di II grado, nonché nella medesima classe di concorso);
  • il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004;
  • il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010;
  • l’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000, per la scuola dell’infanzia, e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio (quindi non si interrompe la continuità), ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente;
  • non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
  • per i docenti titolari in istituti ove sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali, la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale). Da tale requisito si prescinde per il solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13/1, punto II), del CCNI 2022/25 “Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio”;
  • nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole), la titolarità e il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si ricongiungono alla titolarità e al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa, ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione;
  • la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche di quella di passaggio.

Quando non si interrompe

La continuità di servizio non si interrompe nei casi di seguito riportati:

  • passaggio dal plesso di titolarità al circolo corrispondente, in seguito all’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000, per la scuola dell’infanzia, e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole;
  • acquisizione della titolarità nell’organico dell’autonomia con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
  • per la scuola primaria, trasferimento nello stesso circolo tra i posti dell’organico (comune e lingua);
  • assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo;
  • utilizzazioni;
  • esoneri dal servizio per i componenti del CNPI e del CSPI;
  • esoneri e aspettative sindacali ancorché non retribuite;
  • incarico di presidenza di scuole secondarie;
  • esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
  • esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • collocamento fuori ruolo per il periodo in cui si mantiene la titolarità (questa si mantiene, se il predetto periodo non dura oltre un quinquennio), ai sensi del DL n. 240/2000, convertito in legge n. 306/2000;
  • periodo di servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1/65 della legge 107/15;
  • assenze per malattia;
  • utilizzazioni in altri compiti per inidoneità temporanea;
  • congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità;
  • utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità ovvero trasferimento del docente in quanto soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune;
  • l’aver ottenuto, nel corso dell’ottennio, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda, per il personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Precisiamo che, qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di ex-titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario;
  • comando in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del D.lgs. n. 297/94;
  • utilizzazione, a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • per la scuola primaria, utilizzazione come specialista per la lingua straniera nel plesso o fuori del plesso di titolarità;
  • utilizzazione in materie affini e prestazione del prestano servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del DL n. 323/1988, convertito in legge n. 426/1988;
  • per i docenti appartenenti a posti o classi di concorso in esubero, utilizzazione, a domanda o d’ufficio, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 35/93;
  • assegnazione provinciale o trasferimento annuale, per i soli docenti trasferiti nell’ottennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario;
  • passaggio alla classe di concorso A076, da parte dei docenti appartenenti alla A075, a condizione che non sia cambiata la scuola di titolarità;
  • prestazione del servizio per almeno 6 mesi in ciascun anno scolastico.

Quando si perde 

La continuità di servizio si interrompe nei casi di seguito riportati:

  • trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo (dunque prima dell’a.s. 1998/99 per la scuola primaria e dell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia);
  • congedo dovuto a: corsi di dottorato di ricerca; borse di studio o assegni di ricerca;
  • assegnazione provvisoria e trasferimento annuale (salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità);
  • trasferimento;
  • assegnazione interprovinciale per il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, a partire dalla mobilità del 2020/2021;
  • trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa.
  • prestazione del servizio per meno di 6 mesi nell’anno scolastico considerato

La continuità di servizio nella graduatoria interna, diversamente da quanto accade per la mobilità, si valuta già dal primo anno di servizio maturato (come detto l’anno in corso non si valuta). Nella predetta graduatoria, inoltre, si valuta anche la continuità nel comune.

Come leggiamo nelle note alle tabella:

  • per ogni anno di servizio nella scuola di titolarità e nel medesimo tipo di posto/classe di concorso sono attribuiti punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio;
  • per ogni anno di servizio nel comune di titolarità, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, sono attribuiti punti 1.

Regole e criteri di valutazione sono quelli sopra riportati, alle quali aggiungiamo quelli di seguito riportati:

  • la continuità di servizio si valuta già dal primo anno maturato;
  • i docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio senza aver prodotto domanda o a domanda condizionata, che abbiano richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, qualora al termine dell’ottennio non siano rientrati nella scuola di ex-titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, hanno titolo al mantenimento del punteggio, relativo alla continuità nel comune, anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio;
  • non è possibile valutare, per lo stesso anno scolastico, la continuità nella scuola e quella nel comune.

Mobilità docenti 2023/24, al via la domanda: come si compila. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

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