Mobilità e graduatorie interne di istituto, punteggio per superamento concorso. Quali concorsi si valutano e quali no. Per concorsi si intende quelli inerente la professione insegnante.
Punteggio
Ai sensi del punto A – sezione A3 – della tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, il punteggio previsto per il superamento di un concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore, è il seguente:
- punti 12 sia per la mobilità che per le graduatorie interne di istituto.
Si valuta un solo concorso.
Quali concorsi si valutano: condizioni
Per l’attribuzione del suddetto punteggio devono concorrere le condizioni di seguito riportate:
- il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami;
- il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza oppure a ruoli di livello pari o superiore al predetto ruolo di appartenenza.
Conseguentemente a quanto detto sopra:
- non si valutano nella scuola primaria (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia;
- non si valutano nella scuola secondaria di secondo grado (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado.;
- si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado;
Evidenziamo inoltre che:
- i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Alla luce di quanto detto sopra, nell’ambito della mobilità e delle graduatorie interne di istituto, oltre ai concorsi ordinari per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di appartenenza:
- i concorsi ordinari a posti della scuola primaria si valutano nella scuola dell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado si valutano nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola primaria e dell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado si valutano nella scuola primaria e dell’infanzia;
Quali concorsi non si valutano
Non sono valutati sia nella mobilità che nelle graduatorie interne di istituto:
- i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado);
- il concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria.
Il concorso, infine, non è valutato a coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Tanti docenti già di ruolo e tanti docenti neoimmessi in ruolo attraverso altre graduatorie hanno partecipato al concorso ordinario indetto con DD n. 498 del 21 aprile 2020 per infanzia e primaria e DD n. 499 del 21 aprile 2020 per la secondaria e hanno superato le relative prove.
Questo ha comportato un doppio vantaggio: il conseguimento dell’abilitazione, se non già in possesso, e la possibilità di poter usufruire dei 12 punti per il superamento del concorso ordinario alle condizioni esposte in questo articolo.
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Graduatoria interna di istituto, docenti assunti da GPS I fascia vanno in coda o a pettine?
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