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In seguito a contrazione nell’organico dell’autonomia di un’istituzione scolastica, uno o più docenti titolari nella scuola vengono dichiarati soprannumerari.
Individuazione dei soprannumerari
L’individuazione dei docenti soprannumerari viene fatta sulla base della posizione occupata nella graduatoria interna di istituto e saranno dichiarati perdenti posto coloro che risulteranno in coda nella graduatoria.
A tal fine, come stabilisce il CCNI 2022, il Dirigente Scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari nella scuola. Al fine di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
Il Dirigente Scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento, cioè entro il 21 marzo
I Dirigenti Scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie interne di istituto, devono notificare formalmente e immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero.
I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.
Il docente dichiarato soprannumerario può decidere di agire secondo una delle seguenti tre possibilità:
1- non presentare domanda di trasferimento
2- presentare domanda di trasferimento condizionata
3- presentare domanda di trasferimento volontaria
CASO 1
Nel 1° caso l’insegnante dichiarato soprannumerario che non presenta domanda di trasferimento, se rimane, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, sarà trasferito d’ufficio in una sede con cattedra disponibile.
Il trasferimento d’ufficio avviene prioritariamente nel comune di titolarità, quindi nel corso della I fase dei movimenti. In subordine, in mancanza di disponibilità nel comune di titolarità, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti.
È utile chiarire che per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino.
Il docente dichiarato soprannumerario, che non presenta la domanda di trasferimento, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto.
CASO 2
Nel 2° caso il docente dichiarato soprannumerario presenta domanda di trasferimento condizionata in quanto vorrebbe rimanere nella scuola di titolarità e intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo
Per condizionare la domanda il docente dovrà rispondere negativamente al quesito riportato nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento e in tal caso la domanda di trasferimento sarà annullata
Quindi se nel corso dei trasferimenti si determina nell’istituto di titolarità una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico
Nella domanda condizionata è possibile indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, purché venga espresso, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Se nella stessa domanda si indicano sia preferenze analitiche sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.
In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
Il docente trasferito con domanda condizionata viene comunque considerato come trasferito d’ufficio.
CASO 3
Nel 3° caso il docente dichiarato soprannumerario vuole comunque partecipare al movimento e presenta, quindi, domanda volontaria di trasferimento.
In questo caso deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.
Con la domanda volontaria, il docente non ha alcun vincolo e può esprimere qualunque tipo di preferenza nell’ordine che più gradisce
È utile precisare che nel caso in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
Con la domanda volontaria il docente perde il diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità e tutto il punteggio di continuità maturato, punteggio che, invece, può essere valutato per un ottennio dal docente che presenta domanda condizionata
Domanda di trasferimento oltre i termini
Il docente dichiarato soprannumerario oltre il termine ultimo fissato dall’O.M. per la presentazione della domanda di mobilità, è riammesso nei termini e può presentare, entro 5 giorni dalla data della notifica di soprannumerarietà, domanda di trasferimento e/o di passaggio.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente; il docente potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
La proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa, chiaramente, solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.
I Dirigenti Scolastici dovranno inviare immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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