Mortificare l’alunno con espressioni offensive è reato

Mortificare l’alunno con espressioni offensive è reato

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La sentenza

La Cassazione sulla vicenda riguardante la condotta di una maestra che aveva costretto il bambino a tenere la testa appoggiata sul banco

di Pietro Alessio Palumbo

(13705)

2′ di lettura

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato abituale sicché può essere integrato anche da un unico atto espressivo dell’abuso ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell’incolumità fisica e della serenità psichica del minore; che mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e considerati complessivamente realizzano l’evento quale che sia l’intenzione correttiva o disciplinare dell’insegnante. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 29661/2022) la condotta abusante può consistere in qualsiasi comportamento dell’insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute.

Potere educativo

Ciò atteso che in ambito scolastico il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore senza superare i limiti previsti dall’ordinamento ovvero consistere in trattamenti afflittivi.

La vicenda

Nella vicenda la condotta abusante aveva visto la maestra costringere il bambino a tenere la testa appoggiata sul banco. Era stata anche accertata la modalità comunicativa della maestra con i propri alunni connotata da gesti violenti come strattoni, spinte e lo schiacciamento della testa sul banco; oltre che da urla ed espressioni offensive e umilianti. La madre del bambino aveva riferito di disturbi del comportamento quali pianto continuo, incubi notturni e problemi di enuresi.

Il chiarimento

Ha chiarito la Corte che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi in via ordinaria consentiti da cui consegua l’insorgenza di una malattia nel corpo ovvero nella mente del bambino. Va evidenziato che la nozione di malattia della mente il cui rischio implica la rilevanza penale della condotta è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del minore quali: ansia, insonnia, depressione, disagio psicologico, e disturbi alimentari.

, 2022-08-18 08:02:00, La Cassazione sulla vicenda riguardante la condotta di una maestra che aveva costretto il bambino a tenere la testa appoggiata sul banco, di Pietro Alessio Palumbo

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