Il mutuo ipotecario Inps è un finanziamento agevolato a lungo termine che è possibile richiedere per: sostenere le spese di acquisto, costruzione o ampliamento della prima e unica casa di abitazione; acquistare o costruire un box o posto auto destinato a diventare pertinenza della prima e unica casa di abitazione; sostenere le spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di studio per sé stessi o per i componenti del nucleo familiare; chiudere un mutuo già contratto con una banca (cd. portabilità o surroga).
La domanda deve essere inviata dal 15 gennaio al 15 dicembre di ogni anno sul sito dell’Inps.
La domanda può essere presentata da:
- iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda;
- iscritti pensionati.
L’iscritto o i componenti il nucleo familiare (art. 6 del Regolamento) non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:
- il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;
- il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
- il richiedente, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);
- l’inagibilità dell’abitazione di proprietà del richiedente sia attestata dall’autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;
- il richiedente sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue).
Il mutuo non può essere concesso:
- se sono pendenti procedure di sovraindebitamento;
- in esecuzione di accordi o piani del consumatore a carico del richiedente o dei componenti del nucleo familiare (art. 13, legge 3/2012).
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