La Naspi è un’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta a coloro che hanno perso involontariamente il loro posto di lavoro.
Per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, è necessario aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La NASPI spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato e che abbiano perso involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendista;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendente a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad esempio, docente supplente), non spetta, invece ai dipendenti della Pa con contratto a tempo indeterminato.
Anche coloro che svolgevano un lavoro a progetto cococo hanno diritto all’indennità di disoccupazione, ma non è la Naspi. Vediamo il quesito proposto da una lettrice:
Buongiorno,
Ho lavorato per 6 anni con un contratto a progetto cococo mi sono licenziata per un contratto a tempo indeterminato ma ahimè non ho superato il periodo di prova dei 3 mesi. Adesso la disoccupazione verrà calcolata solo sugli ultimi tre mesi essendo due tipologie diverse di contratto? O fanno cumulo nel calcolo anche i precedenti 6 anni? Grazie mille per la vostra cortesia.
Naspi e mancato superamento del periodo di prova
La Naspi si può richiedere a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, cioè allo stato di disoccupazione causato dalla fine dell’ultimo lavoro. Il dipendente, licenziato durante il periodo di prova oppure alla scadenza del periodo di prova, ha diritto all’indennità di disoccupazione, a patto che abbia maturato nei 48 mesi precedenti 13 settimane di contributi versati nell’Ago. La lettrice, quindi, potrebbe anche non avere diritto alla Naspi, se nei 3 mesi in questione non ha maturato almeno 13 settimane di contributi.
Questo perchè, è pur vero che l’indennità è rapportata alla retribuzione percepita dal lavoratore nei quattro anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro (75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni) e ai contributi versati nello stesso periodo (per la durata della prestazione). Il contratto Cococo, però, non rientra nel lavoro subordinato e al suo termine da diritto a un’altra indennità di disoccupazione, la Dis Coll (disoccupazione per collaboratori). Le due indennità non sono cumulabili, però, e la dis coll per i 6 anni lavorati da collaboratore andava richiesta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato. Quindi per rispondere alla domanda della lettrice è vero che l’evento che ha scatenato la Naspi è a causa dell’ultimo lavoro perso, ma il cumulo non può riguardare 4 anni precedenti perchè per il lavoro in Cococo i contributi sono stati versati nella Gestione Separata Inps e non nell’Ago Pertanto, essendo due tipologie diverse di contratto i contributi non si cumulano e i 6 anni da collaboratore non rientrano nel calcolo dell’eventuale Naspi.
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Autore dell’articolo Patrizia Del Pidio