Nella mia ora di lezione posso fare quello che voglio? La libertà dinsegnamento è illimitata? Il DS può controllare il docente?

Nella mia ora di lezione posso fare quello che voglio? La libertà dinsegnamento è illimitata? Il DS può controllare il docente?

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Durante lo svolgimento della propria docenza in classe, si possono svolgere attività che esulano dalle finalità dell’attività didattica? A volte potrebbe incorrersi nel rischio di una interpretazione fin troppo estesa di libertà d’insegnamento, ma non tutto è concesso.

La libertà d’insegnamento quale libertà individuale costituisce un valore costituzionale (art. 33 comma 1 Cost.), che, però, non è illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell’insegnamento, cioè dell’alunno (art. 31, art. 32 comma 2 e art. 34 Cost.). I principi costituzionali trovano conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.Lgs. n. 297 del 1994), che rispettivamente recitano: “Art. 1 Formazione della personalità degli alunni e libertà d’insegnamento: 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. E garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.”; “Art. 2 Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio: 1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.”

La libertà d’insegnamento come espressione dell’autonomia didattica

La libertà d’insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica” diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto allo studio.” Come ha ricordato in la Corte d’Appello Bolzano Sez. lavoro, Sent., 01-06-2019, la libertà d’insegnamento non è libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, “la piena formazione della personalità” dei discenti. La didattica (dal greco didáskein = insegnare), che è l’arte/scienza dell’insegnamento e dell’apprendimento, concerne, quindi, i metodi dell’insegnamento e si distingue in una didattica cosiddetta generale, riferita ai criteri e condizioni generali della pratica educativa, e in una cosiddetta speciale, relativa alle singole discipline d’insegnamento. La didattica, cioè, comprende tutti quei metodi, con cui l’insegnante, che è autonomo nella scelta delle modalità ritenute più idonee nel caso concreto, è chiamato a realizzare la formazione (piena) degli alunni nella materia di riferimento. Tra le metodologie didattiche rientrano, quindi una chiara e riconoscibile strutturazione e organizzazione dell’insegnamento, la partecipazione attiva degli alunni al processo di apprendimento, un clima di gruppo che agevola l’apprendimento, la chiarezza degli incarichi, una pluralità metodologica (lezione frontale, lavori di coppia o di gruppo, attività di ricerca e presentazione, etc.), la chiarezza nella verifica dei risultati, la differenziazione sia di metodo sia di contenuto secondo la diversità delle capacità individuali di apprendimento degli alunni che formano il gruppo.

La funzione docente

L’articolo 26 del CCNL scuola afferma:

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.

2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

L’autonomia scolastica

In base all’autonomia, le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento (le materie) per una quota pari al 20%. Tale quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore ad una disciplina che vengono assegnate ad un’altra disciplina) oppure l’introduzione di una nuova disciplina di studio. Riferimenti normativi: Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006.

Alcuni concetti

Può essere utile richiamare alcune parole d’ordine dell’Organizzazione del curricolo nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione

Le Indicazioni

Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata lale scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.

Il curricolo di istituto

Ogni scuola predispone il curricolo di istituto all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

L’attività didattica

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee. L’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non a una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare.

Si rischiano sanzioni se si violano i doveri della professione docente

Si può incorrere in procedimenti sanzionatori se si violano certi doveri. Come la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio ad esempio per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; oppure la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: per uso dell’impiego ai fini di interesse personale; per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti ( si veda articolo 494 e 495 del DLGS 297/94).

Può il DS controllare in classe l’operato del docente?

In un ricorso proposto da un docente tra le varie contestazioni vi era l’illegittimità della presenza della Dirigente durante le ore di lezione ai fini della configurazione del mobbing.
Ed invero, la Corte osserva che la partecipazione della Dirigente alle lezioni tenutesi nel periodo contestato sia stata perfettamente coerente con le finalità previste dal D.L. 165/01 e successive integrazioni, il quale prevede all’art. 25 “2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni”.

Pertanto, non è possibile rilevare profili di illegittimità nella condotta tenuta dal Dirigente scolastico, condotta che, come già ben rilevato dal primo giudice, “può ragionevolmente inserirsi nell’esercizio della funzione normativa ad ampio spettro allo stesso attribuita di promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi; ciò tenuto conto, nella fattispecie concreta del contenuto degli interventi dei genitori della classe nel consiglio di classe straordinario ”. …” (cfr. Corte d’Appello di Bari, Sentenza n. 270/2023 del 07-04-2023). Dunque per la Corte d’Appello in questione il DS può verificare in classe l’operato del docente e se questo corrisponde all’esercizio pieno della funzione didattica. Anche se va detto vi sono orientamenti interpretativi di diverso tenore ed è certamente consigliabile nel caso in cui si voglia verificare l’operato del docente in classe, se sia corretto o meno, nel caso di contestazioni e segnalazioni ricevute,di ricorrere eventualmente alla richiesta di una visita ispettiva.

Conclusione

La libertà d’insegnamento è un bene universale da salvaguardare, ma va esercitata entro i limiti ed i parametri propri della funzione docente e del rispetto dell’autonomia scolastica e delle decisioni collegiali. Non esiste una libertà d’insegnamento assoluta ed illimitata.  Sicuramente non si può in modo sistematico e ripetuto durante la propria ora di lezione evadere dai doveri per dedicarsi ad altre attività che esulano dagli obblighi della funzione docente e dai propri programmi e finalità educative come recepite ad esempio dal PTOF.  A titolo esemplificativo effettuare preghiere od altri atti non pertinenti, invece di insegnare la propria materia, insegnare una lingua diversa rispetto a quella attinente ai propri programmi,svolgere attività ludiche che nulla c’entrano con le finalità educative di cui alla propria attività d’insegnamento, soprattutto se ciò avviene in modo sistematico, sono fatti che possono esporre a procedimenti disciplinari. La libertà d’insegnamento non è solo individuale, ma si deve armonizzare con l’Istituzione scolastica. D’altronde l’articolo 1 del DPR n. 275/199 è chiaro nell’affermare che l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento

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