Neoimmessi in ruolo e supplenti 2022: la cattedra potrebbe essere anche di potenziamento

Neoimmessi in ruolo e supplenti 2022: la cattedra potrebbe essere anche di potenziamento

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I docenti impiegati su potenziamento possono anche svolgere supplenze e avere ore su posto comune o di sostegno. Condizioni.

Posti potenziamento

I posti di potenziamento, com’è noto, sono stati introdotti dalla legge n. 107/2015, per ampliare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche tramite apposite attività progettuali. L’articolo 1, comma 7, della predetta legge indica quali sono gli obiettivi formativi prioritari da conseguire, elencandone diversi tra cui le scuole possono scegliere. Ecco quali

I posti di potenziamento, ricordiamolo, insieme a quelli comuni e di sostegno, concorrono alla realizzazione degli obiettivi prefissati nel PTOF e confluiscono nell’organico dell’autonomia della singola istituzione scolastica.

Impiego posti potenziamento

Legge 107 

I posti di potenziamento, come detto sopra, sono stati introdotti per potenziare l’offerta formativa delle scuole, tuttavia i docenti impiegati su tali posti sono utilizzati anche per la copertura delle supplenze sino a 10 giorni.

La legge 107/2015, infatti, ha previsto che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni dei docenti assenti, per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell’organico dell’autonomia. Considerato che i docenti impiegati sui posti curricolari sono impegnati (la mattina) nelle classi, le citate supplenze sono state (e sono) affidate ai docenti di potenziamento.

La stessa legge 107, tuttavia, ha posto un limite alla disposizione suddetta, prevedendo che le supplenze (temporanee, sino a 10 giorni) possono essere coperte da personale dell’organico dell’autonomia, a condizione che le medesime non impediscano il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa.

CCNL 2016/18

La disposizione della legge 107/2015 è stata poi chiarita dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in base al quale:

  • l’orario di insegnamento può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa … o di quelle organizzative … , dopo aver assicurato la copertura integrale dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015;
  • i docenti impiegati sui posti di potenziamento possono svolgere supplenze temporanee sino a 10 giorni (nelle scuola primaria e secondaria), soltanto per le eventuali ore non programmate nel PTOF.

Il citato CCNL, oltre a chiarire l’impiego delle ore di potenziamento, ha meglio definito le relative attività, raggruppandole nelle seguenti macro-categorie:

  • attività di istruzione
  • attività di orientamento
  • attività di formazione
  • attività di inclusione scolastica
  • attività di coordinamento
  • attività di ricerca e progettazione
  • diritto allo studio

Cattedre miste

L’introduzione dei posti di potenziamento, oltre a permettere l’ampliamento dell’offerta formativa, ha avuto come conseguenza la possibilità di costituire cattedre/posti misti, ossia formati da ore impiegate nelle attività curricolari e ore impiegate nelle attività di potenziamento (oltre che in quelle di supporto organizzativo e didattico al dirigente scolastico).

Il CCNL 2016/18 ha esplicitamente previsto quanto detto sopra, disponendo che l’orario obbligatorio dei docenti può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa.

A ciò aggiungiamo quanto indicato nell’annuale circolare sugli organici, ove leggiamo quanto segue:

I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

Evidenziamo che spetta al dirigente scolastico assegnare i docenti su posto curricolare o di potenziamento ovvero su posto misto “curricolare-potenziamento”, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti, nell’ambito della procedura di assegnazione dei docenti alle classi.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra:

  • non è possibile destinare un docente, impiegato su potenziamento, esclusivamente per lo svolgimento delle supplenze sino a 10 giorni;
  • è possibile il predetto impiego solo ed esclusivamente in caso di eventuali ore non programmate nel PTOF;
  • la mancata programmazione delle ore nel PTOF si può ritenere un fatto residuale, considerata la ratio della legge 107/15 e i compiti affidati dalla stessa al potenziamento dell’offerta formativa;
  • è possibile che il docente sia impiegato in parte in attività curricolari e in parte in attività di potenziamento;
  • l’impego su cattedre/posti misti spetta al dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali;
  • le ore di potenziamento possono essere destinate tutte o in parte anche in attività di supporto (al dirigente scolastico) organizzativo e didattico.

CCNL 2016/2018

Nota organici 2022/23

, 2022-08-20 13:50:00, I docenti impiegati su potenziamento possono anche svolgere supplenze e avere ore su posto comune o di sostegno. Condizioni.
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