Nessun risarcimento danno alla docente non vaccinata sospesa. Sentenza TAR

Nessun risarcimento danno alla docente non vaccinata sospesa. Sentenza TAR

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Una importante sentenza del Tribunale di Milano,  interviene sulla nota e complessa questione dei docenti sospesi per non aver osservato l’obbligo vaccinale contro il Covid. Si tratta di un Tribunale importante che contribuisce in Italia a formare giurisprudenza.

Il fatto

Con ricorso una docente ha agito al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di sospensione non retribuita per mancata esecuzione dell’obbligo vaccinale, la reintegra in servizio eventualmente anche in diverse mansioni idonee evitare il contagio da Sars Cov – 2 e la corresponsione a suo favore di tutti gli stipendi maturati dalla sospensione. La ricorrente ha chiesto, altresì, di ordinare alla convenuta una diagnostica con tamponi verso ciascun lavoratore, al momento dell’ingresso, assumendosene il costo, in quanto strumento più idoneo e sicuro rispetto al vaccino a contrastare la diffusione del virus Sars Cov-2. La ricorrente ha, pure formulato richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione attuata nei suoi confronti da liquidarsi anche in via equitativa e, subordinatamente, ha chiesto il pagamento di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio ai sensi dell’articolo 82, DPR n. 3/1957.

Corretta la sospensione dei docenti non vaccinati

Nella sentenza n°1962 del 17 maggio 2022 diffusa dal noto Osservatorio Olympus , si legge quanto segue:

“E’ infatti sufficiente richiamare, anche ex art. 118 disp. Alt. C.p.c., poiché lo si condivide, quanto affermato dal T.A.R. LAZIO con provvedimento n. 7394/2021: “La sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi. La disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia; l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria. In ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 TAR Lazio, deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza.”

La sospensione è conforme alla Costituzione e non è dovuto alcun risarcimento del danno

“Né, si osserva, appare sussistere alcuna violazione tra la fattispecie in esame e la giurisprudenza costituzionale o comunitaria.

La giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni è infatti salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività. La legge impositiva di un trattamento sanitario, pertanto, “non è incompatibile con il parametro costituzionale se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (cfr. Corte Costituzionale n. 005/2018 nonché sentenze C. Cost. n. 268 del 2017 e n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). Indennità che, come è noto, è stata prevista anche per il vaccino anti Sars-Cov-2 dall’art. 20, d.l. n. 4/2022. Quanto alla normativa europea, si osserva come la recente direttiva della Commissione Europea del 3.06.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall’art. 4 D.L. n. 125 del 2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il Sars-Co V-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell’ambiente lavorativo, in linea con qoanto già previsto dal disposto generale di cui all’art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n. 81/2008.

La richiesta di reintegra nelle proprie mansioni, formulata dalla ricorrente non vaccinata, risulta quindi non suscettibile di accoglimento, nella misura in cui renderebbe l’ambiente di lavoro non sicuro. La richiesta non è nemmeno più attuale avendo le parti, all’odierna udienza, dato atto del sopravvenuto licenziamento della lavoratrice”.

Non è possibile riconoscere l’assegno alimentare ai docenti sospesi

“Sulla sospensione dalla percezione della retribuzione si osserva come la stessa sia pacificamente prevista dalla legge e che la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente (v., sempre, TAR LAZIO n. 4531/2021).

Per completezza si osserva che anche la richiesta di percezione di un assegno alimentare non pare accoglibile. La misura è, infatti prevista, per i dipendenti pubblici mentre l’istituto convenuta ha natura privata. In secondo luogo, la domanda è genericamente formulata senza alcuno specifico riferimento, in ricorso, alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente, la quale si è limitata a produrre la dichiarazione dei redditi e documentazione comprovante la consistenza del proprio nucleo familiare senza alcuna descrizione. Anche la richiesta di risarcimento del danno non può evidentemente essere accolta in quanto presupporrebbe l’accertamento della fondatezza, nell’an della pretesa”.

, 2022-06-04 05:30:00, Una importante sentenza del Tribunale di Milano,  interviene sulla nota e complessa questione dei docenti sospesi per non aver osservato l’obbligo vaccinale contro il Covid. Si tratta di un Tribunale importante che contribuisce in Italia a formare giurisprudenza.
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