Inviato da Fracesco Pozzato – Il comitato “Nessun precario resti escluso” si oppone fermamente al comma 2 dell’emendamento 13.0.22 al DL aiuti quater n. 176/2022 “Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento”.
Il concorso straordinario bis si rese necessario per coprire i posti già autorizzati dal MEF e residuati dalle immissioni in ruolo dalle graduatorie di merito di altre procedure. Secondo il bando, il candidato vi accede esclusivamente con tre anni di servizio statale, sostiene una prova orale senza voto minimo di idoneità, viene confermato in ruolo dopo una “formazione” di 5 CFU.
Per la scuola secondaria, l’antecedente più prossimo e simile nella forma è lo straordinario 2018. Anche questo fu senza voto minimo di idoneità e le graduatorie di merito furono a esaurimento, ma vi parteciparono docenti già abilitati tramite TFA o PAS, quindi formati e in parte selezionati.
Per lo straordinario bis, invece, vale la pena sottolineare che i 24 CFU ex FIT non sono necessari per la partecipazione e ne consegue l’eventualità che si accinga a entrare in ruolo personale né formato né selezionato.
Una modifica allo straordinario bis come quella avanzata dall’emendamento in oggetto, genera una lunga sequenza di considerazioni e discriminazioni.
- Il bando non prevede l’accesso a percorsi abilitanti per i non-vincitori. Di conseguenza, alcuni precari non si sono iscritti, considerata l’impossibilità di vincere il concorso e rientrare nei posti banditi.
- Nelle stesse condizioni si trova chi non ha visto il concorso bandito nella propria regione per mancanza di posti e quindi il trasferimento sarebbe stato inutile.
- Il concorso è riservato ai candidati con servizio statale. Tuttavia, esistono anche numerosi precari non statali, che non hanno avuto alcun modo di abilitarsi, dato che sono stati integralmente esclusi dallo straordinario bis e la procedura straordinaria abilitante ex DD 497/2020 ancora non è stata svolta (e doveva essere contestuale al primo straordinario). Tra questi, come tra gli statali, ci sono tantissimi professionisti validi, che meritano di concorrere in piena parità.
- Non esiste alcun merito nello straordinario bis, mancando il voto minimo di idoneità. Diversamente, le uniche valide graduatorie di merito sono quelle del concorso ordinario ex DD 499/2020, i cui vincitori/idonei hanno superato due-tre prove selettive con voto minimo di idoneità. Già un numero consistente di posti autorizzati dal MEF sono stati dedicati allo straordinario bis, togliendoli all’ordinario; con l’emendamento in oggetto i non selezionati e formati dello straordinario bis avrebbero la precedenza sugli idonei dell’ordinario.
L’emendamento in oggetto bloccherebbe di fatto il reclutamento, nonostante l’appena approvata riforma Bianchi e gli obiettivi connessi al PNRR.
- Non ci sarebbe più alcuna necessità di attivare percorsi formativi abilitanti, considerato che tutti gli iscritti allo straordinario bis si abiliterebbero con soli 5 CFU.
- Non ci sarebbe più alcuna necessità di indire concorsi ordinari, considerati tutti gli iscritti allo straordinario bis da immettere in ruolo dalle loro graduatorie a esaurimento.
Per queste ragioni, il comitato si adopererà in qualsiasi sede, anche giudiziaria, affinché il bando non venga così modificato.
Contro l’emendamento in oggetto, che calpesta i diritti di alcuni a favore di altri creando disparità nel precariato, il comitato ha formulato la propria proposta inclusiva ed equa, a integrazione della riforma Bianchi ex DL 36/2022 e sul modello della nuova procedura sostegno ex DM 259/2022, che viene così resa strutturale.
Prima di tutto, a nostro avviso, sarebbe opportuno ridare pieno significato all’articolo 485 del decreto legislativo 297 del 1994 e tornare a valutare il servizio paritario equivalente a quello statale sulla base del principio dell’esperienza lavorativa analoga nel sistema nazionale d’istruzione (legge 62/2000).
Questa è l’infografica della nostra procedura.
Su posto comune:
– affiancare ai concorsi ordinari, da svolgere secondo la riforma Bianchi, un percorso riservato ai precari con tre anni di servizio, senza distinzione statale/paritario, da attivare/aggiornare ogni due/tre anni e/o contestualmente ai concorsi ordinari;
– per tutti i triennalisti accesso diretto ai percorsi abilitanti da 30 CFU per la classe di concorso su cui si può vantare almeno un anno di servizio, con prova finale abilitante, come da riforma Bianchi;
– graduatorie di merito sulla base di titoli di servizio e culturali;
– assunzione a tempo determinato e prova finale orale per la conferma in ruolo (come per le assunzioni da I fascia GPS).
Su posto di sostegno:
– affiancare ai concorsi ordinari, da svolgere secondo la riforma Bianchi, un percorso riservato ai precari già specializzati o con tre anni di servizio specifico, senza distinzione statale/paritario, da attivare/aggiornare ogni due/tre anni e/o contestualmente ai concorsi ordinari;
– per tutti i non specializzati con almeno tre anni di servizio specifico sul sostegno accesso diretto ai percorsi specializzanti da 60 CFU;
– graduatorie di merito sulla base di titoli di servizio e culturali;
– assunzione a tempo determinato e prova finale orale per la conferma in ruolo (come per le assunzioni da I fascia GPS).
La riforma Bianchi non viene modificata, dato che è afferente al PNRR, ma viene integrata con un percorso parallelo e specifico per i precari e si torna a dare dignità al servizio paritario (tre volte discriminato nell’ultima legislatura, come ricordato sopra). In base ai concorsi ordinari, rimane sempre la possibilità di assunzione per i neolaureati senza servizio, e per i precari triennalisti si prevede una doppia opportunità (ordinario + riservato). La selettività della procedura riservata è triplice, in quanto assicurata dal percorso abilitante, dalla prova finale abilitante come da riforma Bianchi e dalla prova finale per la conferma in ruolo.
, 2022-12-11 08:47:00, Inviato da Fracesco Pozzato – Il comitato “Nessun precario resti escluso” si oppone fermamente al comma 2 dell’emendamento 13.0.22 al DL aiuti quater n. 176/2022 “Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento”.
L’articolo No alle modifiche al concorso straordinario bis, sì a un percorso di abilitazione per precari con anni di servizio anche nelle paritarie. Lettera sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie., ,