Nuove graduatorie sostegno per il ruolo, ci si potrà inserire ogni due anni. Requisiti

Nuove graduatorie sostegno per il ruolo, ci si potrà inserire ogni due anni. Requisiti

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Le graduatorie regionali di sostegno finalizzate all’immissione in ruolo, dopo la costituzione, si aggiorneranno con cadenza biennale. Decadenza dalle graduatorie e dalla procedura: chi potrà reinserirsi e chi no.

Procedura

Normativa

La procedura concorsuale riservata in esame è prevista dall’articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha modificato l’articolo 1 del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, introducendo i commi  18-novies, 18-decies e 18-undecies, ed è disciplinata dal DM n. 259/2022. 

La procedura prevede l’assunzione sui posti di sostegno residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (compresa la Call veloce), attingendo da graduatorie regionali a tal fine costituite, prima a tempo determinato e poi indeterminatoLe predette graduatorie sono aggiornate con cadenza biennale ed è previsto l’inserimento nelle medesime di nuovi aspiranti.

Articolazione

La procedura concorsuale riservata si articola in:

  1. costituzione graduatorie regionali (che saranno aggiornate con cadenza biennale);
  2. assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati delle immissione in ruolo ordinarie;
  3. percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato;
  4. prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di  formazione e periodo annuale di prova in servizio;
  5. assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare.

Modalità partecipazione

Ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie, gli aspiranti in possesso dei previsti requisiti (ossia della specializzazione su sostegno nello specifico grado) presentano apposita istanza in modalità telematica. La domanda si può presentare per una sola regione, anche per più procedure, fermo restando il possesso dei previsti titoli (così ad esempio: il docente specializzato su sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado può partecipare per l’inserimento nelle graduatorie della scuola secondaria di primo grado e in quelle della secondaria di secondo grado).

Le modalità di partecipazione alla procedura di costituzione delle succitate graduatorie, di presentazione dell’istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi, nonché di aggiornamento biennale delle medesime (finalizzato anche all’inserimento di nuovi aspiranti e allo scioglimento della riserva per gli aspiranti interessati) saranno disciplinate da un apposito decreto ministeriale.

Gli aspiranti, dunque, presentano due istanze:

  1. domanda per la costituzione delle graduatorie regionali;
  2. domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi (che saranno attribuiti dalle graduatorie in esame, solo in caso di incapienza delle GaE e delle graduatorie di concorsi ordinari o riservati o di altre procedure preordinate all’immissione in ruolo per i posti sul sostegno per i rispettivi gradi).

Aggiornamento graduatorie

Dopo il primo biennio, le graduatorie in esame si aggiorneranno (con cadenza biennale), anche ai fini dell’inserimento di nuovi aspiranti. Pertanto:

  1. gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie potranno aggiornare il punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento;
  2. gli aspiranti non inclusi in fase di costituzione delle graduatorie potranno inserirsi all’atto dell’aggiornamento delle medesime (lo stesso dicasi per i successivi aggiornamenti).

Decadenza e reinserimento nelle graduatorie

Chi decade

Una volta inseriti, decadono dalle graduatorie gli aspiranti che:

  • non partecipano all’assegnazione degli incarichi (ossia coloro che non presentano domanda telematica per aver assegnata la supplenza finalizzata al ruolo);
  • non vengono individuati per l’assegnazione degli incarichi, pur avendo presentato l’istanza, in quanto non hanno indicato tutte le sedi esprimibili;
  • dopo l’assegnazione dell’incarico, non prendono servizio entro il termine indicato dall’Amministrazione;
  • rifiutano l’incarico assegnato.

Reinserimento

Gli aspiranti, che decadono dalla graduatorie per i motivi sopra elencati, avranno la possibilità di reinserirsi nelle graduatorie regionali finalizzate al ruolo, quando le stesse si aggiorneranno, come leggiamo nell’articolo 4, comma 4, del DM 259/22. L’inserimento potrà avvenire sia nella regione di precedente inclusione che in una diversa.

Decadenza procedura e impossibilità di reinserimento

Decadenza procedura

Come detto sopra, la procedura si conclude, previo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, con una prova disciplinare, che viene valutata con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

Gli aspiranti, che non superano la prova disciplinare e quindi ottengono un giudizio di mancata idoneità, decadono dalla procedura, per cui il contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato. Il servizio prestato, comunque, viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Impossibilità di reinserimento

Così leggiamo nell’articolo 4/9 del DM 259/22:

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e preclude la trasformazione a tempo indeterminato del contratto; comporta altresì la definitiva esclusione dalla graduatoria di cui all’articolo 1, comma 1 e l’impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione …

Dunque, gli aspiranti che decadono dalla procedura, in seguito al giudizio di non idoneità nella prova disciplinare, non possono più inserirsi nelle graduatorie regionali finalizzate al ruolo, nemmeno in una regione diversa da quella in cui erano collocati in graduatoria.

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, 2022-12-03 10:23:00, Le graduatorie regionali di sostegno finalizzate all’immissione in ruolo, dopo la costituzione, si aggiorneranno con cadenza biennale. Decadenza dalle graduatorie e dalla procedura: chi potrà reinserirsi e chi no.
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