Nuovo anno di prova, quante volte si può ripetere? Nel secondo periodo verifica di un dirigente tecnico

Nuovo anno di prova, quante volte si può ripetere? Nel secondo periodo verifica di un dirigente tecnico

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Il docente, che non supera il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, deve ripeterlo. Quante volte è possibile? Il secondo periodo di prova si svolgerà come il primo?

Valutazione finale

La procedura, che porta al superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, prevede i seguenti step:

  • convocazione Comitato per la valutazione dei docenti 
  • colloquio
  • test finale
  • espressione parere Comitato
  • valutazione dirigente scolastico
  • conferma/non conferma in ruolo

Abbiamo parlato della suddetta procedura – dal colloquio alla conferma in ruolo – e delle relative modalità di valutazione in “Nuovo anno di prova, valutazione conclusiva: dal test finale alla conferma in ruolo. Chi fa che cosa”

Mancato superamento del test finale e valutazione negativa

Come riferito nel summenzionato articolo, ai fini del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il docente è sottoposto ad un test finale e alla valutazione del dirigente scolastico.

In caso di mancato superamento del test finale e/o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette un motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova. La possibilità di ripetere l’anno di prova è concessa una sola volta, come leggiamo nell’articolo 13, comma 1, del D.lgs. 59/2017, modificato dal DL n. 36/2021 (convertito in legge n. 79/2022):

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

Evidenziamo che il provvedimento del dirigente di ripetizione del percorso deve:

  • indicare gli elementi di criticità emersi
  • individuare le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo

Secondo periodo di prova

Attività

Nell’ambito del secondo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il docente svolge le medesime attività svolte nel primo periodo di prova, ivi compresi le previste attività di formazione, il colloquio e il test finale. Qui tutta l’articolazione del percorso

Verifica dirigente tecnico

Nel corso del succitato secondo percorso, inoltre, è obbligatoriamente disposta una verifica da parte di un dirigente tecnico, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.

La verifica si conclude con una relazione redatta dal dirigente tecnico e che diviene parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato per la valutazione dei docenti al termine del (secondo) periodo di prova. 

Conclusione secondo periodo di prova

La valutazione, da parte del dirigente scolastico, del secondo periodo di prova, può prevedere:

  1. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo, fermo restando il superamento del test finale;
  2. il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel DM n. 226/2022, disciplinante il percorso in esame, si dispone inoltre che: nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

, 2022-10-30 16:27:00, Il docente, che non supera il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, deve ripeterlo. Quante volte è possibile? Il secondo periodo di prova si svolgerà come il primo?
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