Il docente, che ha già superato l’anno di prova nelle stesso grado di istruzione di nuova immissione in ruolo, deve ripeterlo ovvero seguire il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio?
Nuovo anno di prova
Applicazione
Il DM n. 226/2022 disciplina il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo, introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, percorso che, a decorrere dall’a.s. 2022/23, va seguito da tutto il personale docente ed educativo tenuto a svolgere l’anno di prova.
Articolazione
Queste le attività da svolgere, la documentazione da produrre e la valutazione finale relative al nuovo percorso di formazione e prova:
- bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
- patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
- attività formative, per un totale di 50 ore, consistenti in: incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)
- portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
- bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Qui tutte le info sul nuovo anno di prova
Chi deve svolgerlo
L’articolo 2 del succitato DM 226/2022 indica i docenti tenuti a svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
- docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Il DM 226/2022 non indica, invece, i docenti che non devono svolgere il suddetto percorso.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Vorrei sapere se dovrò nuovamente ripetere l’anno di prova, essendo stata immessa in ruolo quest’anno da concorso, ma avendo lo scorso anno superato il periodo di formazione e prova più prova disciplinare sullo stesso grado (ero stata assunta da art.59).
Come detto sopra, nel DM 226/2022 sono indicati soltanto i docenti obbligati a svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. I soggetti non tenuti a svolgere l’anno di prova non sono indicati nemmeno nella nota n. 30998 del 25/08/2022.
L’unico riferimento per la risposta è costituito dalla nota sull’anno di prova a.s. 2021/22, ove leggiamo che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del
medesimo grado; - che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.
Dunque, stando alla nota dello scorso anno scolastico, l’anno di prova non deve essere svolto dai docenti che lo hanno già superato nello stesso grado di immissione in ruolo. Vero è che il DL 36/2022 ha introdotto il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio (la cui novità principale è costituita dal test finale), ma è altrettanto vero che il principio indicato dal Ministero negli anni scorsi è quello secondo cui l’anno di prova nello stesso grado di istruzione non va ripetuto (nel caso naturalmente di superamento dello stesso). Consigliamo alla nostra lettrice di informarsi con l’ATP di riferimento.
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, 2022-11-06 08:15:00, Il docente, che ha già superato l’anno di prova nelle stesso grado di istruzione di nuova immissione in ruolo, deve ripeterlo ovvero seguire il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio?
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