Nuovo concorso straordinario, docenti ITP accedono ancora con diploma senza i 24 CFU?

Nuovo concorso straordinario, docenti ITP accedono ancora con diploma senza i 24 CFU?

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Nuovo concorso straordinario 2023: cosa conosciamo? mezzo rigo di un comunicato del Ministero in cui si indicano in maniera stringata i requisiti di base e una risposta del Ministro durante un question time, in cui si indicano i numeri per i quali il concorso è pensato. Stop, null’altro. Tra l’altro il concorso va pensato come uno straordinario all’interno della fase straordinaria del DL 36/2022, non essendo stati avviati i percorsi di abilitazione.

Finora il Ministero che, ricordiamo non ha ancora neanche convocati i sindacati per una prima informativa, ha semplicemente detto che il concorso riguarderà gli aspiranti con “36 mesi di servizio o siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari”

Nelle scorse settimane si è discusso a lungo sulla congiunzione, se si fosse trattato o meno di un errore.  In altre circostanze il Ministro ha confermato la o.

Dunque una nuova procedura concorsuale che esce fuori dalla fase transitoria del DL 36/2022.

Se i requisiti cominciano ad essere chiari grazie anche all’aiuto che i sindacalisti stanno fornendo ai nostri lettori

Nuovo concorso bando entro l’estate, ecco i REQUISITI completi. 24 CFU validi entro 31 ottobre 2022

rimane da chiarire qual è il requisito di accesso per gli insegnanti tecnico pratici (ITP)

Dal punto di vista normativo il riferimento rimane il novellato art. 5/2 del D.lgs. 59/2017, introdotto dall’art. 44 del DL 36/22, che indica quali sono i requisiti di partecipazione al concorso per i predetti docenti:

“Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

L’articolo 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 prevede, come detto sopra, che gli ITP partecipino al concorso con il solo diploma:

I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 (quello sopra riportato), sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.”

Evidenziamo che nel DL 36/22, pur prevedendo la partecipazione degli ITP con il solo diploma (quindi anche senza abilitazione sino al 2024/25), non è detto nulla in merito all’eventuale conseguimento dell’abilitazione dopo l’assunzione, come per chi partecipa senza il predetto titolo.

Durante la fase transitoria, introdotta dal DL 36 (sino al 31 dicembre 2024), inoltre, gli ITP possono partecipare al concorso, se in possesso di almeno 30 CFU/CFA del percorso suddetto oppure dei 24 CFU/CFA, richiesti dal previgente ordinamento e conseguiti entro il 31 ottobre 2022, fermo restando il possesso del previsto titolo di studio (sebbene non specificato nel DL, riteniamo che in tal caso sia necessaria la laurea triennale).

Dopo l’assunzione a tempo determinato (i vincitori di concorso), completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, superato il quale conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono assunti a tempo indeterminato, nonché sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

Quando la riforma andrà a regime, invece, per diventare docenti ITP si dovrà: essere in possesso della laurea triennale o diploma AFAM di primo livello, quindi seguire il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, partecipare al concorso e superare il periodo di prova (dopo l’assunzione a tempo indeterminato). In alternativa, è possibile: partecipare al concorso con i tre anni di servizio, poi essere assunti a tempo determinato, conseguire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e assegnazione accademico di formazione iniziale (conseguendo così l’abilitazione), quindi essere assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova.

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