Il D.lgs. 66/2017 ha introdotto diverse novità in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Vediamo quali.
Riforma
Con il decreto legislativo n. 66/2017, modificato dal D.lgs. n. 96/2019, il Ministero dell’istruzione, come detto sopra, ha introdotto nuove “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107“.
Al decreto legislativo suddetto è seguito il DM n. 182/2020, con il quale: è stato adottato il modello nazionale di PEI (uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria, uno per la secondaria di primo grado, uno per la secondaria di secondo grado); sono state stabilite le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità; sono state adottate le relative Linee guida.
Il DM 182/2020, ricordiamolo, è stato oggetto di una vicenda giudiziaria che è iniziata con l’annullamento del medesimo, per poi concludersi con il riconoscimento della validità dello stesso (decreto), per cui le scuole, dal corrente anno scolastico, utilizzano i sopra linkati modelli di PEI. Si è, comunque, in attesa del decreto emendativo del DM 182/2020.
Linee Guida
L’articolo 5, comma 6, del D.lgs. 66/2017 ha disposto che, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, fossero adottate delle Linee guida per definire:
- criteri, contenuti e modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS;
- criteri, contenuti e modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto dell’ICF dell’OMS.
Le Linee guida sono state pubblicate lo scorso 10 novembre.
Novità riforma
Come leggiamo anche nelle summenzionate Linee guida, il D.lgs. 66/2017 ha introdotto importanti novità nel percorso di accertamento dei bisogni dell’età evolutiva per l’inclusione scolastica, relativamente alle quali (novità), le stesse (Linee guida) intendono costituire garanzia di uniformità interpretativa e operativa sul territorio nazionale.
Queste le novità:
- una nuova composizione della commissione medica, nel caso in cui l’accertamento della disabilità riguardi persone in età evolutiva;
- un nuovo momento accertativo;
- una nuova modalità valutativa;
- l’utilizzo del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF);
- la predisposizione di nuovi documenti a cura delle Aziende sanitarie e dell’INPS;
- l’utilizzo di supporti informatici per la redazione dei suddetti nuovi documenti;
- la necessità di fare riferimento a due classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS);
- la necessità di tenere concatenate e coerenti tra di loro la descrizione del funzionamento e l’individuazione delle misure di sostegno nel PEI.
Nuova composizione commissione
Nel caso in cui l’accertamento della condizione di disabilità riguardi persone in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, la commissione medica è composta da:
- un medico legale, che assume le funzioni di presidente;
- due medici, di cui: uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile; l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto.
La commissione, inoltre, è integrata da un assistente specialistico o da un operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche (ASL/INPS) individuati dall’ente locale o dall’INPS, quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto (ai sensi dell’art. 18/22 del DL n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011), nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall’articolo 19/11 della medesima legge n. 111/2011.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 295/90, infine:
- la commissione è integrata da un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta è chiamata a pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie;
- in sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
Nuovo momento accertativo
L’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica va richiesto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale accertamento:
- è integrativo e non sostitutivo del percorso di accertamento (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/92) fondato sulla valutazione dell’invalidità (riferita alla ridotta capacità) e della condizione di handicap (riferita allo svantaggio sociale);
- riguarda i bambini della scuola dell’infanzia, gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, nonché gli studenti della secondaria di II grado, riconosciuti in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/92;
- rappresenta il necessario raccordo tra l’accertamento della condizione di svantaggio definita dalla situazione di handicap, ai sensi della legge 104/92, e i concreti “accomodamenti ragionevoli”, di cui alla legge n. 1810/2009. Gli “accomodamenti ragionevoli” sono prospettabili solo attraverso l’analisi dell’interazione fra l’individuo, con i suoi limiti e potenzialità, e le specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori, secondo il modello biopsicosociale.
In tale nuova ottica, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fornisce la cornice per definire e descrivere la disabilità e il funzionamento come espressione dell’interazione tra una persona con problemi di salute (o con conseguenze di problemi di salute) e il contesto inteso quale insieme di fattori ambientali e fattori personali. I fattori ambientali, in particolare, agendo come barriere o facilitatori, qualificano la performance, ovvero la problematicità (da assente a totale) con cui quella persona svolge determinate attività o si coinvolge in situazioni di vita.
In definitiva, il nuovo momento accertativo, ossia la valutazione della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, prevede l’accertamento del problema di salute e dello svantaggio sociale e si focalizza sui fattori ambientali, siano essi barriere o facilitatori, nell’esperienza della persona e nelle sue performance. La predetta valutazione, infine, è propedeutica alla redazione del Profilo di funzionamento (uno dei nuovi documenti introdotti, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale).
Una nuova modalità valutativa
La nuova modalità valutativa, come sopra accennato, tiene conto dei criteri del modello biopsicosociale dell’ICF, utile a fornire elementi per la descrizione dell’interazione fra un individuo con problemi di salute e i suoi limiti e potenzialità e la specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori.
Modello biopsicosociale come denominatore comune
Il modello biopsicosociale dell’ICF, nell’ambito della riforma, è inteso come comune denominatore di tre processi sequenziali:
- descrizione del funzionamento;
- accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
- redazione del Piano educativo individualizzato (PEI).
Nuovi documenti
Asp e INPS, in seguito alle nuove disposizioni, devono redigere nuovi documenti, quali:
- il certificato medico diagnostico-funzionale, che accompagna la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica ed è redatto dal SSN-ASL;
- il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, redatto da ASL/INPS;
- il profilo di funzionamento (redatto da SSN – Unità di valutazione multidisciplinare) necessario ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale.
Utilizzo di supporti informatici per la redazione dei nuovi documenti
I nuovi documenti, quali il certificato medico diagnostico-funzionale, il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e il profilo di funzionamento, sono redatti tramite l’uso di supporti informatici. Ciò al fine di garantire uniformità di forma e di contenuto sull’intero territorio nazionale.
Necessità di fare riferimento a due classificazioni internazionali dell’OMS
Nell’ambito dell’accertamento succitato si deve fare riferimento a due classificazioni dell’OMS:
- la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD);
- la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).
La prima è necessaria all’accertamento dell’handicap, la seconda alla descrizione dell’interazione con fattori barriera di diverso tipo e alla verifica della possibilità che la partecipazione (dell’interessato) in ambito scolastico venga ostacolata (dunque, la classificazione ICF serve alla descrizione del funzionamento a livello di funzioni e strutture del corpo umano).
Coerenza tra: descrizione funzionamento e misure di sostegno
Sempre alla luce della succitata prospettiva ICF, è necessario che l’individuazione e l’articolazione delle misure di sostegno (fattori ambientali scuola: strumenti e strategie) indicate nel PEI sia coerente con la descrizione del funzionamento di bambini/alunni/studenti.