Nuovo reclutamento, assunzione anche per docenti non abilitati. Differenze con gli abilitati

Nuovo reclutamento, assunzione anche per docenti non abilitati. Differenze con gli abilitati

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Il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, delineato dal D.lgs. n. 59/2017, è stato modificato dal DL n. 36/2022. Si può essere assunti anche senza abilitazione: differenze percorso docenti abilitati e non. 

Formazione iniziale, abilitazione e accesso al ruolo

Il nuovo sistema definito dal DL n.36/2022 si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche (i percorsi sono organizzati dalle Università e dalle istituzioni AFAM, attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore );
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva, con relativa conferma o meno in ruolo.

Requisiti concorso

Al ruolo (posti comuni) si accede tramite concorso, cui possono partecipare i docenti:

  • in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso (laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero diploma AFAM di II livello per docenti della secondaria di primo e secondo grado; laurea ovvero diploma AFAM I livello per gli ITP) più l’abilitazione specifica;
  • che hanno svolto tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99.

Sino al 31 dicembre 2024, inoltre, possono partecipare al concorso per i posti comuni della secondaria i docenti in possesso di: titolo di studio più almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.

Per i posti di sostegno il requisito per partecipare ai concorsi è il titolo di specializzazione sullo specifico grado di istruzione (primo o secondo).

GM

Ai concorsi per i posti comuni, dunque, possono partecipare i docenti anche non abilitati. Il loro percorso si differenzia da quello degli abilitati a partire dalle GM, in quanto vengono costituite due diverse graduatorie di merito:

  1. una composta dai vincitori che hanno partecipato al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
  2. un’altra composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione (ossia gli aspiranti della fase transitoria, che partecipano al concorso con titolo di studio + 30 CFU/CFA di cui sopra, e gli aspiranti che strutturalmente partecipano con titolo di studio e tre anni di servizio).

Assunzione

Le differenze tra abilitati e non abilitati, che hanno vinto il concorso, proseguono poi in merito al primo contratto che conseguiranno:

  1. i vincitori abilitati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato;
  2. i vincitori non abilitati saranno assunti con contratto di supplenza annuale; nel corso dell’anno di supplenza conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso)

I vincitori abilitati, evidenziamolo, saranno assunti con precedenza rispetto a quelli non abilitati.

Anno di prova

Un’altra differenza riguarda la tempistica in cui i suddetti vincitori di concorso saranno sottoposti all’anno di prova in servizio e alla conferma in ruolo:

  • i vincitori abilitati, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono sottoposti all’anno di prova in servizio nel primo anno di assunzione;
  • i vincitori non abilitati, invece, nel primo anno di assunzione conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso); superata la prova finale del percorso per conseguire i 30 CFU/CFA, conseguono l’abilitazione e l’anno successivo, assunti a tempo indeterminato, sono sottoposti al periodo di prova.

Vincolo mobilità

Un’ultima differenza riguarda il periodo di permanenza nella scuola di assunzione:

  • 3 anni per gli abilitati (compreso l’anno di prova)
  • 4 anni per i non abilitati (1 per conseguire l’abilitazione + 3)

I suddetti docenti , durante il periodo di permanenza nella scuola di assunzione (3 o 4 anni), possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella medesima provincia di assunzione e accettare incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08, per altra tipologia o classe di concorso.

NB: il decreto n. 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.

Decreto Reclutamento, assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Istruzione del Senato. Il calendario dei lavori. SCARICA PDF con tutte le info utili

Relazione_Tecnica 

TESTO DECRETO [PDF]

, 2022-05-13 08:04:00, Il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, delineato dal D.lgs. n. 59/2017, è stato modificato dal DL n. 36/2022. Si può essere assunti anche senza abilitazione: differenze percorso docenti abilitati e non. 
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