Nuovo reclutamento docenti: formazione, abilitazione, concorso, assunzione in ruolo. SINTESI

Nuovo reclutamento docenti: formazione, abilitazione, concorso, assunzione in ruolo. SINTESI

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Il decreto legge n. 36/2022, recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, ha novellato il sistemato di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sintesi novità

Articolazione

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Percorso formazione iniziale e abilitazione

Il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale:

  • è rivolto ai docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di svolgere la formazione iniziale e conseguire l’abilitazione all’insegnamento;
  • è organizzato ed erogato dalle Università ovvero dalle istituzioni AFAM, attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore;
  • è a carico dei partecipanti;
  • vi si accede dopo il conseguimento della laurea o anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale ovvero della laurea magistrale a ciclo unico;
  • prevede la partecipazione di un numero di aspiranti rispondente al fabbisogno del sistema nazionale di istruzione per il triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso, comunicato al MUR dal MI;
  • si articola in: formazione corrispondente a 60 CFU/CFA; prova finale (consistente in una prova scritta e una lezione simulata); valutazione finale effettuata da un’apposita commissione giudicatrice;
  • si conclude con il conseguimento dell’abilitazione, in seguito alla valutazione finale positiva;
  • prevede attività d tutoraggio.

Concorso

Requisiti 

Possono partecipare al concorso scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

  • per i posti comuni: laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero diploma AFAM II livello, che dà accesso alla classe di concorso, + abilitazione specifica;
  • per i posti di sostegno: specializzazione nelle specifico grado;
  • per i posti di ITP: laurea o diploma AFAM I livello, che dà accesso alla classe di concorso, + abilitazione specifica;
  • per i posti comuni: tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99;
  • fase transitoria (al 31 dicembre 2024):
  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso (vedi lauree suddette) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.

Articolazione

Il concorso si articola in:

  • prova scritta: consiste in quesiti a risposta multipla, o di una prova strutturata sino al 31 dicembre 2024, e con più quesiti a risposta aperta dal 1° gennaio 2025.
  • prova orale: nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le

    capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico;
  • valutazione dei titoli;
  • graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando (quindi la GM comprende i soli vincitori).

Graduatoria di merito

I vincitori di concorso, in base al summenzionato decreto n. 36/2022, vengono inseriti in due graduatorie di merito:

  1. quella composta dai vincitori che hanno partecipato al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
  2. quella composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione [ossia gli aspiranti della fase transitoria, che partecipano al concorso con titolo di studio + 30 CFU di cui sopra, e gli aspiranti che strutturalmente partecipano con titolo di studio e tre anni di servizio).

Assunzione

I vincitori di concorso saranno poi assunti:

  1. quelli in possesso dell’abilitazione, con contratto a tempo indeterminato, dalla relativa GM (punto 1 del precedente paragrafo);
  2. quelli non in possesso dell’abilitazione, con contratto di supplenza annuale, dalla relativa GM (punto 2 del precedente paragrafo); nel corso dell’anno di supplenza conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso).

Gli aspiranti in possesso dell’abilitazione, inoltre, sono assunti con priorità rispetto a quelli sprovvisti di abilitazione. Questi ultimi inoltre sono assunti in servizio, soltanto se residuano posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate. 

Una volta assunti a tempo indeterminato, i vincitori di concorso sono sottoposti ad un periodo annuale di prova in servizio.

Anno di prova in servizio

L’anno di prova in servizio:

  • è superato in seguito allo svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, di cui 120 di attività didattiche;
  • è superato in seguito a: un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente; una valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente tutor;
  • si può ripetere una sola volta;
  • una volta superato, determina la conferma in ruolo nella medesima scuola in cui il medesimo (anno di prova) è stato svolto.

Prima di svolgere il suddetto anno di prova in servizio, i vincitori di concorso non abilitati sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione. Superata la prova finale (prova scritta e lezione simulata) del percorso, gli interessati conseguono l’abilitazione all’insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova in servizio.

Blocco mobilità

I docenti assunti, secondo le modalità succitate, devono permanere nella scuola, in cui hanno svolto e superato l’anno di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni , compreso l’anno di prova (anni che diventano quattro per i docenti non abilitati: 1 anno in cui conseguono l’abilitazione + 3), salvo i casi di sovrannumero o esubero ovvero nei casi di docenti che fruiscono dei benefici di cui all’articolo 33, comma 5 o 6, della legge n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

I suddetti docenti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella medesima provincia di assunzione e accettare incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08, per altra tipologia o classe di concorso

NB: il decreto n. 36/2022 deve ancora passare al vaglio del Parlamento per essere convertito in legge, pertanto alcuni contenuti dello stesso potrebbero essere soggetti a modifica.

Decreto Reclutamento, assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Istruzione del Senato. Il calendario dei lavori. SCARICA PDF con tutte le info utili

Relazione_Tecnica 

TESTO DECRETO [PDF]

, 2022-05-07 11:14:00, Il decreto legge n. 36/2022, recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, ha novellato il sistemato di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sintesi novità
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