Ok al punteggio per il servizio nelle scuole parificate, anche senza contributi

Ok al punteggio per il servizio nelle scuole parificate, anche senza contributi

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Tribunale di Varese

Il punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto viene attribuito agli aspiranti incaricati sulla base dei servizi effettivamente prestati

di Pietro Alessio Palumbo

(Claudia Greco / AGF)

2′ di lettura

Il punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto viene attribuito agli aspiranti incaricati sulla base dei servizi effettivamente prestati anche presso scuole parificate. Posto infatti che l’amministrazione scolastica ha interesse a valorizzare la professionalità effettivamente maturata dai candidati, la disciplina attribuisce al dirigente scolastico il potere di effettuare un tempestivo controllo sulle dichiarazioni del candidato, con possibilità di modificare il punteggio attribuito o di escludere il candidato dalla graduatoria in caso di negativa convalida dei dati.Lo ha precisato il Tribunale di Varese con una sentenza del 19 luglio scorso.

La prova del servizio prestato (o meno)

A tale proposito va quindi chiarito che se è vero che il versamento dei contributi previdenziali può costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, il mancato versamento costituisce un indizio in ordine alla veridicità o meno del servizio dichiarato, che a questo punto deve essere in concreto verificato.Tuttavia, ai fini della valutazione dei titoli di servizio, l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio. Il versamento dei contributi previdenziali può dunque certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l’attribuzione del punteggio anche nei casi – quali quello sottoposto al suo esame – in cui l’amministrazione non contesta l’effettivo svolgimento del servizio.

Le responsabilità del datore di lavoro

Qualora il servizio effettivo non fosse ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente – e in assenza di una espressa previsione del legislatore – alle eventuali inadempienze contributive dell’Istituto d’istruzione conseguirebbe un’impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente a cui tutela l’obbligo contributivo grava sul datore di lavoro. Datore che attesta sotto la propria personale responsabilità l’effettivo svolgimento del servizio e correlativamente il rapporto di dipendenza lavorativa.

, 2022-08-25 15:41:00, Il punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto viene attribuito agli aspiranti incaricati sulla base dei servizi effettivamente prestati, di Pietro Alessio Palumbo

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