Di Mariarosaria Cipullo
Prima di analizzare la giurisprudenza della Corte dei Conti in tema di responsabilità amministrativa a carico dei docenti per omessa vigilanza, ricostruiamo la sequenza delle attività e delle operazioni che portano il docente davanti al giudice contabile.
Responsabilità civile e omessa vigilanza: un caso particolare
Il legislatore con la legge n. 312/1980, art.61, in considerazione della gravosità dell’azione di vigilanza sugli alunni, inversamente proporzionale alla loro età, limita ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità del personale scolastico per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni nell’esercizio della vigilanza. Tale limitazione si estende alla responsabilità del personale scolastico verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza.
Si evidenzia, dunque, da una parte la disciplina generale dell’art. 2048, co.2,c.c. che prevede la responsabilità, tra gli altri, dei docenti per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (cosiddetta “culpa in vigilando”, voluta in sede civile a garanzia “sociale”, da parte dell’amministrazione, delle giovani vittime di danneggiamenti in situazioni ad alto rischio di infortuni), dall’altra la disciplina dell’art.61 che, di fatto, rende processualmente non applicabile la presunzione dì cui all’art. 2048 del c.c. ( Cass. Civile sez III 29 aprile 2006 n. 10042), potendo il docente rispondere solo per il danno subito dall’amministrazione (danno indiretto) e solo nell’ipotesi di condotta illecita (gravemente colposa o dolosa).
La responsabilità civile a carico dell’Amministrazione
In questi casi, infatti, l’Amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. La responsabilità civile, dunque, è tutta a carico del Ministero dell’istruzione che deve dimostrare, in corso di causa, che l’evento dannoso era assolutamente imprevedibile e repentino e dare prova di non aver potuto impedire il fatto. In questa fase il docente può essere coinvolto dall’Avvocatura di Stato o dall’Amministrazione a rendere testimonianza.
Il coinvolgimento del personale scolastico
A seguito della condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, insorge in capo alla stessa l’obbligo di denuncia alla Procura generale della Corte dei Conti per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’azione di rivalsa nei confronti del docente. La Corte dei Conti instaura un giudizio per verificare la responsabilità dell’insegnante nell’accadimento lesivo valutando ex novo tutte le circostanze.
Fatta tale premessa, accenniamo alla produzione giurisprudenziale della Corte dei Conti in tema di responsabilità amministrativa dei docenti e del personale scolastico.
Culpa in vigilando: uno sguardo alle sentenze di condanna
Una serie di sentenze riguarda gli infortuni occorsi agli studenti durante le lezioni di educazione fisica. Le variabili da considerare sono afferenti alla naturale pericolosità del “gioco”, allo stato dei luoghi, all’attenzione specifica richiesta al docente. I giudici riconoscono la responsabilità per colpa grave del docente legata principalmente al ruolo dello stesso, unico soggetto, in quanto presente, che avrebbe potuto evitare l’evento dannoso. Altri casi di riconoscimento di responsabilità amministrativa del docente si fondano sulla verifica dell’elemento della volontà, la colpa grave, riscontrabile in comportamenti concreti e sulla base della valutazione del caso specifico, delle circostanze e anche del comportamento degli stessi alunni.
In generale, quando il giudice contabile valuta la colpevolezza grave del docente, non si ferma all’acquisizione dei documenti prodotti nel rito civile (dichiarazioni, perizie, rilievi) né alla sentenza del giudice civile, ma va alla ricerca di elementi che siano in grado di provare la condotta negligente del docente stesso.
La limitazione della responsabilità amministrativa alle ipotesi di dolo o colpa grave si fonda sulla considerazione che, essendo molto elevato lo sforzo di diligenza richiesto al pubblico dipendente e note le disfunzioni dell’apparato amministrativo, sono addebitabili solo le mancanze più gravi. Ma i giudici, nell’esempio dell’infortunio durante l’esecuzione di un esercizio ginnico, in caso di riscontro dell’elemento volitivo della colpa grave, valutano anche l’eventuale concorso nell’evento lesivo del modello organizzativo didattico. In casi del genere viene applicato il potere riduttivo, addebitando al docente solo una parte del danno erariale addebitabile allo stesso.
Le sentenze di assoluzione
Come abbiamo visto, nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti il dipendente è convenuto non già per il danno arrecato a terzi, bensì per quello cagionato alla Pubblica Amministrazione mediante un comportamento che viola gli obblighi connessi al rapporto di servizio, da cui discende una obbligazione che trova fondamento e disciplina nelle norme di cui allo specifico ordinamento contabile.
Al riguardo, si osserva che il giudice civile, nell’accertare la responsabilità della P.A. per fatto del proprio dipendente, si limita a verificare una attività colposa di questi, senza verificare il grado e l’intensità di detto elemento psicologico; nel giudizio contabile, viceversa, la verifica della colpa grave è attività essenziale per affermare la responsabilità del dipendente. Nel corso di tale giudizio possono, dunque, emergere elementi che escludono comportamenti gravemente colposi a carico del docente degradando la sua responsabilità a semplice colpa lieve che comporta l’assoluzione.
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