Nell’organico di una istituzione scolastica sono indicate ciascuna delle cattedre presenti sia per le numerose classi di concorso di cui dispone il corso o il grado di istruzione che per le eventuali (e sono numerose) tipologie di posto (per fare un esempio: posto comune, sostegno, potenziamento).
Queste cattedre possono essere di due diverse tipologie:
- cattedre orario interne (COI);
- cattedre orario esterne (COE).
L’assegnazione alle Cattedre Orarie
Il comma 6 dell’articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016 prevede che “Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:
- in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole; b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune; c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;
- in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
Definizione di COI
Le COI sono esattamente delle cattedre intere istituite all’interno di uno stesso Istituto scolastico. Proprio a seguito della costituzione degli Istituti Comprensivi (IC) (che hanno, come risaputo costituito uno specifico ordine di scuola di primo ciclo, con o senza scuola dell’Infanzia) le COI potranno essere costituite, pur rimanendo tali, quindi, da più sedi (l’organizzazione in plessi e succursali) e, non solo quello, talvolta anche in diversi comuni (appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo) viciniori (in quanto limitrofi) tra loro ma non necessariamente vicinissimi.
Ciò capita, in realtà, perché nell’unificare l’organico degli Istituti Comprensivi (IC) e degli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), il codice meccanografico di ciascuno di questi neocostituiti istituti risulta definito come unico e in ragione di ciò, come detto precedentemente, anche tutti i plessi e gli indirizzi dello stesso istituto. L’unificazione degli organici negli istituti di istruzione superiore non compromette però i corsi serali, che proseguono ad avere un proprio codice meccanografico e perciò un organico (sia di diritto che di fatto) autonomo dall’altro.
Cattedra serale
L’articolo 18 comma 16 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016 sempre con riguardo alle preferenze sintetiche fa presente che “qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l’apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità: a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; 34 b) corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino”.
Il comma 17 dello stesso articolo 18 del citato CCNI nello specifico prevede che “La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corso serali”.
Definizione di COE
Le COE, invece, volendo porre in essere una chiara differenziazione tra le due cattedre (che non è in definita in ragione della distanza o del dislocamento in comune diverso), prevedono il completamento esterno. Esterno non vuol dire, dunque, in altro plesso o in altro comune dello stesso Istituto, ma propriamente istituti diversi. Se il docente vuole avere accesso, nel corso di operazioni specifiche (immissioni in ruolo, trasferimento, assegnazione, utilizzazione, passaggio di ruolo) anche a posto COE dovrà richiederlo esplicitamente durante la compilazione della domanda di mobilità. In caso opposto tutte le preferenze espresse nelle apposite domande saranno considerate solamente ed esclusivamente per le Cattedre Orarie Interne, denominate, come detto, COI.
L’articolo 9, comma 15 dell’Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22, decreto 106 del 29.03.2021, recita “Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (articolo 11, comma 6 del CCNI 2019), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell’articolo 11 del CCNI 2019, l’assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda”.
Cosa accade se scegli COE
In pratica, quando nel completare le domande (le più disparate come detto prima o in fase di assunzione in ruolo) o nell’accettare una nomina a supplente, si sceglie una Cattedra Oraria Esterna, se il posto risulterà effettivamente disponibile, il docente otterrà la tanto desiderata e agognata titolarità nella scuola richiesta con tutte le conseguenze giuridiche e organizzative del caso.
Cosa accadrà?
Se si sceglie questa strada, davvero più tortuosa, per ottenere un incarico, una supplenza, il trasferimento, l’assegnazione, il passaggio di ruolo e così via, la scuola scelta diverrà naturalmente la sede principale della Cattedra Oraria Esterna. Dunque, a seguito di ciò, il docente sarà costretto a completare in una o, addirittura, due scuole; non solo il numero è, dunque da considerare, ma anche la circostanza che dette scuole di completamento potrebbero, come di fatto accade molto spesso, “anche non inserite tra le preferenze”.
Modificazione della Cattedra negli anni successivi
Il completamento viene stabilito dall’USP che ha la possibilità di cambiare la scuola negli anni successivi. L’art.11 comma 1 del CCNI sulla mobilità, infatti, stabilisce che: “Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario”.
Le COI sono le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto. Le COE sono invece cattedre costituite su più scuole; possono essere cattedre orario esterne nello stesso comune o cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi.
Dall’anno scolastico 2019-2020 cosa è cambiato?
In merito alle cattedre orario esterne (COE) piuttosto è da evidenziare come dall’anno scolastico 2019/20, non è prevista alcuna differenziazione tra le cattedre esterne (COE) con completamento all’interno del comune da quelle esterne con completamento tra comuni diversi (riferimenti normativi: CCNI 2019/22, Art.11, comma 6, lettere b e c). Dunque, il docente potrebbe pensare d’avere scelto una cosa e si trova altro e viceversa naturalmente.
Cosa intendiamo per COE ex novo e a quale docente va assegnata?
Una COE ex novo è una COE (Cattedra orario esterna) che non risulta essere presente nell’organico di diritto della scuola nell’anno scolastico precedente all’attuale (2021-2022). Tale cattedra, definita propriamente COE (ex novo), sarà necessario assegnarla ad un docente che risulta essere già titolare nella scuola e, però, in servizio su una cattedra interna (COI) nel precedente anno scolastico 2020-2021. L’attribuzione di una cattedra COE ex novo avrà la caratteristica di essere a carattere annuale e di considerare la graduatoria interna di istituto aggiornata al 31 agosto 2021. In poche parole, tale assegnazione interesserà il docente che si trova necessariamente in coda nella graduatoria di istituto.
Il comma 18 dell’articolo 18 recita che “Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto”.
Orario di servizio e spostamenti tra sedi
L’orario di servizio dei docenti, evidentemente, sarà organizzato in maniera tale da permettere spostamenti tra plessi, città e scuole diverse, possibilmente evitando di avere nella stessa giornata lezioni in scuole troppo distanti tra loro, specie se le città non sono facilmente raggiungibili. Ciò, naturalmente, compatibilmente con la possibilità di organizzare gli orari di servizio di scuole diverse e, sovente, in comuni diversi. Naturalmente, nessun recupero del tempo impiegato per il raggiungimento della sede e, evidentemente, nessun pagamento per le stesse. Potrebbe capitare che sia necessario prevedere, negli orari di servizio, delle ore buche. Bisogna affidarsi, ad inizio d’anno, ad una serie regolamentazione di Istituto coinvolgendo il collegio dei docenti. Anche se, anche in questo caso, non esistono forme prestabilite sempre valide per ogni realtà.
La regolamentazione della formulazione dell’orario scolastico
Un’ottima regolamentazione (solo a titolo esemplificativo) è fornita dal Liceo Ginnasio Statale “Ennio Quirino Visconti” con sezione Cambridge International School di Roma che ha realizzato, qualche anno fa sotto la presidenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Rech, delle eccellenti “Indicazioni operative per la formulazione dell’orario scolastico” che prevede, tra l’altro, che l’orario è “articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, subordinatamente, delle richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero e per la scelta eventuale della fascia oraria preferita. Esigenze particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al Dirigente Scolastico”. Il Liceo ottimamente diretto dal dirigente scolastico professoressa Rita Pappalardo, ancor’oggi primeggia e si distingue per capacità organizzative e gestionali.
E se il docente ha delle precedenze?
È utile rimarcare come la Cattedra Oraria Esterna ex novo potrebbe capitare che sia assegnata anche al docente che eventualmente beneficia di una delle numerose precedenze che vengono appositamente individuate all’art. 13 comma 1 del CCNI ai punti I – III – IV – VII. Tale docente avrà perciò diritto all’esclusione solo per le cattedre orario esterne formate da istituti scolastici di comuni tra loro diversi o, anche, di distretti sub comunali (per intenderci quelli all’interno delle nostre più importanti aree metropolitane) tra loro diversi così come previsto dal CCNI 2019/22, all’articolo11, comma 8).
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016
Il Sistema delle precedenze comuni è regolato dal citato articolo 13, comma 1, del CCNI che riprendiamo solo per i casi che abbiamo indicato sopra:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune; 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94. Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 – Documentazione e Certificazioni.
IV) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell’apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell’ultimo ottennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d’ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate. Il personale, trasferito d’ufficio nell’ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può 15 usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
Modello criteri_orario
, 2022-09-04 08:48:00, Nell’organico di una istituzione scolastica sono indicate ciascuna delle cattedre presenti sia per le numerose classi di concorso di cui dispone il corso o il grado di istruzione che per le eventuali (e sono numerose) tipologie di posto (per fare un esempio: posto comune, sostegno, potenziamento).
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