Ore di sostegno insufficienti, il Miur condannato al risarcimento del danno

Ore di sostegno insufficienti, il Miur condannato al risarcimento del danno

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di Amedeo Di Filippo, Il Sole 24 Ore, 11.12.2019

Con la sentenza 5668 del 2 dicembre il Tar Campania riconosce il diritto dell’alunno disabile all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per un numero appropriato di ore e, mutando un orientamento consolidato, condanna il Miur al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il fatto
La vicenda coinvolge una bambina della scuola dell’infanzia a cui è stato assegnato un insegnante di sostegno per sole 2 ore e mezza al giorno. I genitori hanno proposto ricorso ritenendo che la quantità di ore assegnate fosse insufficiente e quindi illegittima rispetto a quelle garantite dalla legge per gli alunni diversamente abili. Hanno inoltre chiesto la condanna del Miur al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in mille euro per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1.

Il Tar Campania accoglie il ricorso e condanna il Miur al risarcimento del danno, articolando una chilometrica sentenza (oltre 100 pagine) che propone un utile compendio delle migliaia di ricorsi aventi ad oggetto l’accertamento del diritto di un alunno diversamente abile all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate alla patologia che ha comportato la diagnosi di disabilità, con la peculiarità dell’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.


La garanzia del sostegno
Dopo aver scrupolosamente ripercorso la normativa e la collegata giurisprudenza, il Tar campano pone il rilievo il ruolo del piano educativo individualizzato (Pei), qualificato come «culmine della fase procedimentale volta all’assegnazione dell’insegnante per ciascun alunno», nel contesto del Dlgs 66/2017 che impone al dirigente scolastico di attribuire a ciascun alunno disabile un numero adeguato di ore di sostegno.

Nel caso analizzato, i giudici accolgono la domanda di accertamento del diritto della minore di usufruire di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica, posto che è l’unico modo per garantire adeguata tutela al diritto all’istruzione, obbligando la scuola a integrare il Pei con l’indicazione delle ore di sostegno necessarie e ad adottare le misure necessarie per evitare che l’alunna fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione.


Il risarcimento del danno
Nella generalità dei casi la domanda risarcitoria è stata respinta, dovendo essere basata sulla specifica prova di quali siano state in concreto le conseguenze pregiudizievoli sull’alunno cagionate dall’illegittimità degli atti. Il Tar Campania muta invece approccio, sulla scorta di alcune recenti pronunce della Cassazione grazie alle quali il risarcimento non è collegato alla sola valutazione del pregiudizio subito, posto che il danno può essere dimostrato con tutti i mezzi di prova quali il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, personalizzando il ristoro del danno sulla base del caso singolo tenendo conto:
– del danno dinamico relazionale (il vecchio “danno esistenziale”), in cui rientra la mancanza dell’insegnante protratta per un tempo idoneo a compromettere la finalità di inclusione dell’alunno;
– del danno da sofferenza interiore (il vecchio “danno morale”), che consiste nella compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quali la lesione della serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre, le sofferenze e i patemi d’animo che il disabile provi nel ritrovarsi in classe senza insegnante di sostegno.

La Sentenza

Pietro Guerra

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