L’attribuzione delle ore alle classi di concorso nella scuola secondaria di secondo grado avviene nel rispetto di determinati criteri. Vediamo quali.
Organici 2022/23
L’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2022/23, ai sensi del DI n. 90/2022, ammonta a:
- 620.256 posti comuni, di cui 2.247 posti/ore ricondotte a posto per l’insegnamento dell’Ed. motoria nella scuola primaria e 8.741 destinati alle classi da costituire in deroga ai limiti previsti dal DPR 81/09;
- 50.202 posti comuni di potenziamento;
- 117.170 posti di sostegno, di cui 6.446 posti di potenziamento per il sostegno.
Qui la suddivisione per regione e grado di istruzione
Attribuzione ore alle classi di concorso
La nota del MI n. 14603/2022 fornisce indicazioni in merito all’attribuzione delle ore alle classi di concorso nella scuola secondaria. Nello specifico, si tratta della scuola secondaria di secondo grado, ove alcuni insegnamenti possono essere attribuiti a più classi di concorso, come ad esempio l’insegnamento di lingua e letteratura italiana e la matematica al Liceo classico, che possono essere assegnate:
- alle classi di concorso A-11 e A13, l’insegnamento di lingua e letteratura italiana;
- alle classi di concorso A-26 e A-27, l’insegnamento di matematica (la A-26 ad esaurimento ne 2°biennio e 5° anno).
L’attribuzione delle ore alla classi di concorso spetta all’istituzione scolastica (al dirigente scolastico),
– avendo come finalità:
- la tutela della titolarità dei docenti presenti nella scuola;
- l’ottimale formazione delle cattedre;
- la continuità didattica;
– tenendo conto:
- dell’indirizzo, dell’articolazione, dell’opzione, nonché del curricolo presente nella scuola.
Nell’attribuzione suddetta, in presenza di più soprannumerari, si darà precedenza al/ai docente/i che, in relazione al numero dei posti, sono collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 13 dell’Ipotesi di CCNI mobilità 2022/25. Saranno, invece, dichiarati perdenti posto i docenti collati ultimi nella predetta graduatoria.
Attribuzione ore in assenza di titolari
In assenza di docenti titolari nell’istituzione scolastica interessata, i dirigenti scolastici:
- previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attribuiscono le ore prioritariamente alle classi di concorso in esubero a livello provinciale e, ove vi sia capienza (ossia vi siano aspiranti), alle classi di concorso delle graduatorie per le immissioni in ruolo (GaE e GM);
- in assenza di esubero e di capienza nella suddette graduatorie, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il PTOF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individueranno la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
Nella nota n. 14603/2022, infine, si evidenzia che il personale a tempo indeterminato, assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso, mantiene le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica.
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