Organici, cattedra ITP formata da 17 ore al diurno e unora al serale della stessa scuola. È possibile?

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Organici: il dirigente scolastico può assegnare un’ora del corso serale ad un docente titolare al diurno dello stesso istituto, al fine di raggiungere le 18 ore settimanali?

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Sono un docente ITP di grafica vincitore di concorso ordinario nel 2022. L’anno scorso mi comunicarono la perdita di un’ora senza avere però avuto alcuna indicazione sul dove svolgere questa singola ora di completamento. Quest’anno mi hanno assegnato la singola ora sul serale del mio Istituto di titolarità. E’ possibile?

Dal quesito sembra che il nostro lettore, pur avendo perso un’ora (o meglio la scuola ha perso un’ora in organico), non sia stato dichiarato perdente posto, viceversa avrebbe ricevuto apposita comunicazione ufficiale dalla scuola, con la quale avrebbe dovuto essere informato di essere soprannumerario e che avrebbe potuto presentare domanda di mobilità (condizionata o meno), al fine di ottenere una nuova sede di titolarità.

Se nulla di tutto ciò è accaduto (come si evince dal quesito, considerato che il lettore non dice nulla in merito all’eventuale domanda di mobilità), è possibile che, in fase di costituzione dell’organico dell’autonomia, la cattedra in questione sia stata costituita con orario inferiore alle 18 ore settimanali (tali cattedre non possono comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali), costituzione contemplata dalla normativa vigente, come indicato nell’annuale nota sugli organici; in tal caso, inoltre, le ore necessarie a completare la cattedra e quindi raggiungere l’orario obbligatorio di insegnamento (18 ore), sono impiegate per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Questa potrebbe essere la spiegazione di quel che possa essere successo all’atto della costituzione dell’organico dell’autonomia, sebbene la stessa (spiegazione) risulti poco comprensibile in relazione al fatto che, all’inizio dell’anno scolastico, gli hanno assegnato un’ora al serale per arrivare a completare le 18 ore.

Infatti, stando così le cose, al lettore è stata attribuita una cattedra orario esterna (COE), considerato che il corso diurno e quello serale hanno organici distinti, pur appartenendo al medesimo istituto, ma la COE poteva essere assegnata:

  • tramite domanda di utilizzazione presentata quest’estate, cosa questa possibile per chi è dichiarato perdente posto, per cui il lettore ha avuto assegnate 17 ore presso il corso diurno dell’ex scuola di titolarità e 1 ora al serale; oppure
  • tramite le operazioni di mobilità, presentando domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà (operazione questa solo per chi è dichiarato perdente posto), per cui il lettore è stato riassorbito nella scuola di titolarità, in quanto si è costituita una COE con 17 ore al diurno e 1 ora al serale.

Rispondere con certezza al quesito non è possibile, mancando diversi elementi importanti ai fini della comprensione di quanto possa essere successo.

Un’altra ipotesi ancora potrebbe essere legata all’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazione di fatto (in virtù della tempistica indicata dal lettore, in merito all’assegnazione dell’ora all’inizio dell’a.s.), per cui potrebbe essere residuata l’ora assegnata al lettore, ora costituente uno spezzone pari o inferiore a sei ore. Al riguardo, però, subentra un altro dubbio: come fa il dirigente ad assegnare un’ora dell’organico del serale ad un docente dell’organico del diurno?  Ciò anche alla luce di quanto disposto nell’articolo 2/2 dell’OM 112/2022: 

Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno …

Ribadiamo che non è possibile fornire una risposta certa, mancando informazioni fondamentali alla comprensione del caso.

Per completezza di informazione, riportiamo di seguito cos’è previsto in merito alla costituzione delle cattedre nella secondaria di secondo grado, in fase di costituzione dell’organico del autonomia.

Costituzione cattedre secondaria

Costituzione cattedre

Le cattedre della scuola secondaria devono essere costituite con un orario di insegnamento pari a 18 ore settimanali. Se costituite con un orario inferiore, vanno ricondotte a 18 ore.

Il succitato orario può essere superato, quindi è possibile costituire cattedre con un orario settimanale superiore alle 18 ore, solo al fine di garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione.

Nell’annuale nota sugli organici si ricorda che, ai sensi della legge n. 107/2015, in ciascuna autonomia scolastica è individuata una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado, di cui fanno parte eventuali plessi associati, anche se collocati in diverso comune. Pertanto, in tali sedi le cattedre si costituiscono considerando tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia scolastica (compresi quelli derivanti dai predetti plessi). L’assegnazione dei docenti alle diverse sedi avviene secondo quanto previsto dall’Ipotesi CCNI mobilità 2022/25.

Scuola secondaria di secondo grado

Nella nota succitata, relativamente alla scuola secondaria di secondo grado, si precisa che:

  • è possibile costituire cattedre con un orario inferiore alle 18 ore settimanali, qualora non sia possibile raggiungere tale orario anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare; Tali cattedre non possono comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali e le ore necessarie a completare la cattedra e quindi raggiungere l’orario obbligatorio di insegnamento (18 ore) sono impiegate per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF;
  • al fine di garantire la titolarità dei docenti, si possono formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che non superino comunque le 20 ore settimanali, posto che non sia possibile attivarle secondo quanto detto nel punto precedente.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Chiedilo a Lalla

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