A partire da lunedì prossimo, al via i lavori per l’approvazione degli emendamenti del Decreto PA bis in commissione alla Camera, con due proposte della Lega particolarmente attese dal personale scolastico. La prima firma è quella del deputato della Lega, Rossano Sasso, che spinge per un organico scolastico ex Covid finanziato attraverso i fondi PNRR, nonché l’abilitazione dei precari con almeno tre anni di servizio.
“L’uso dei fondi PNRR permetterebbe alle scuole di trarre vantaggio dalle graduatorie di istituto del personale ATA per attuare interventi legati al PNRR”, spiega Sasso a Orizzonte Scuola.
“Questo affronta l’importante questione della riqualificazione del personale delle segreterie, spesso privo di assistenti amministrativi e tecnici formati adeguatamente. Con un aumento del personale tecnico, le scuole potrebbero partecipare più attivamente all’attuazione del Piano, permettendo una riallocazione delle risorse per l’assunzione di ausiliari, o ‘organico PNRR’”, aggiunge il deputato.
“Il secondo emendamento si concentra sulla questione dei precari con tre anni di servizio. Questa misura rappresenta un passo importante per risolvere il problema dei precari che, senza abilitazione, non avrebbero potuto essere assunti a tempo indeterminato. Il requisito dei crediti formativi universitari (CFU) per l’abilitazione viene ridotto a 30, facilitando il percorso di assunzione dei precari. Inoltre, per la prima volta, i docenti di scuole paritarie con almeno tre anni di servizio vengono equiparati ai colleghi delle scuole pubbliche”, sottolinea Sasso.
I testi dei due emendamenti
Articolo 20
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all’articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 13, comma 2;
Alla lettera d), premettere al numero 1) il seguente:
01) al comma 2 le parole: «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;
b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All’articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo periodo del comma 4-bis è sostituito dal seguente:
Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
b) Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa di tali percorsi, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l’aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Articolo 21.
Si apportano le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, si sopprimono le parole da “In ragione” fino a “periferica del Ministero dell’istruzione e del merito.”
Si aggiungono, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi previsti dal PNRR possono attingere alle graduatorie d’istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, nei limiti della percentuale delle spese generali dell’investimento ovvero dei costi indiretti, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR.
[…]
4-ter. Il Ministero dell’istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un’infrastruttura tecnica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l’accesso e l’utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell’istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest’ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L’accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell’articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
[…]
4-quater. Nell’ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l’erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell’istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all’indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all’INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all’articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
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