Organico dei docenti di una scuola: di diritto e di fatto, dellautonomia, di potenziamento, quali cattedre al 31 agosto e quali al 30 giugno. Facciamo chiarezza

Spread the love

I posti e le cattedre presenti in un’istituzione scolastica autonoma sono quelli inseriti nell’organico predisposto annualmente dall’Ufficio scolastico territoriale, che stabilisce la dotazione organica, cioè la quantità e la tipologia di cattedre e di posti assegnati alla scuola, necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e per il corretto avvio dell’anno scolastico.

L’organico riguarda un’istituzione scolastica autonoma, contraddistinta da specifico codice meccanografico, che può comprendere più sedi, plessi e indirizzi, come si verifica per un Istituto Comprensivo (IC) o per un Istituto di Istruzione Superiore (IIS).

Non sempre si hanno le idee chiare quando si parla di organico in quanto si utilizzano definizioni differenti che hanno un significato diverso.

Si parla, infatti di organico dell’autonomia, organico di potenziamento, organico di diritto e organico di fatto.

Spesso non è chiara questa distinzione e cosa rappresenti ciascuno degli organici indicati e proprio per la confusione frequente da parte dei docenti e non solo, si ritiene utile fare chiarezza

L’organico dell’autonomia è stato istituto con la legge 107/2015 che, nel comma 5, stabilisce quanto segue:

“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”

L’organico dell’autonomia è stato istituto, quindi, con l’obiettivo di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative di ciascuna istituzione scolastica e di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Esso rappresenta, pertanto, l’organico complessivo della scuola, comprendente l’organico di diritto e i posti di potenziamento.

I posti e le cattedre vacanti nell’organico dell’autonomia possono essere utilizzati per la mobilità (trasferimenti, passaggi di cattedra, passaggi di ruolo), per le immissioni in ruolo o per incarichi annuali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie o supplenze annuali fino al 31 agosto)

Organico di potenziamento

Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico l’Ufficio scolastico territoriale attribuisce a ciascuna scuola i posti di potenziamento che, insieme ai posti dell’organico di diritto, costituiscono l’organico dell’autonomia, come esplicitato nell’art.1 comma 68 della Legge 107/2015

L’organico dell’autonomia comprende, infatti, l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale, come indicato nel comma 65.

Le attività di potenziamento devono tener conto del perseguimento degli obiettivi indicati nel comma 7 della succitata Legge 107/2015, dove sono esplicitate le competenze da potenziare
E’ importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa

I docenti assegnati alle scuole possono, quindi, essere assegnati su cattedre dell’organico di diritto o su posti di potenziamento o, a discrezione del Dirigente scolastico, possono lavorare sia su ore curricolari (OD) che su ore di potenziamento, sempre all’interno dell’organico dell’autonomia.

La definizione dei posti di potenziamento è competenza dell’Ufficio scolastico territoriale che dovrebbe tener conto delle indicazioni fornite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa da ciascuna istituzione scolastica che, in sintonia con il comma 14 della Legge 107/2015, indica nel PTOF gli insegnamenti e le discipline necessarie per coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Organico di diritto

L’organico di diritto è un organico previsionale, nel quale le cattedre e i posti del personale scolastico, assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, vengono determinati tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti.

Si tratta, quindi, di un organico previsto sulla base delle iscrizioni ricevute, delle classi create e dei piani orari stabiliti per ciascuna istituzione scolastica.

Si ricorda in tal senso che l’orario di servizio settimanale dei docenti cambia a seconda dell’ordine o grado di istruzione, come previsto nell’art.28 comma 5 del CCNL, dove si stabilisce che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.[…..]”

Le cattedre in organico di diritto rimangono per l’intero anno scolastico, quindi fino al 31 Agosto, e possono essere occupate da docenti titolari nella scuola o possono essere vacanti e, quindi, disponibili per la mobilità, le immissioni in ruolo o per incarichi annuali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie o supplenze annuali fino al 31 agosto).

Organico di fatto

L’organico di fatto è quello derivante dalle modifiche che l’organico di diritto può subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti.

Queste modifiche possono verificarsi per diverse motivazioni quali il trasferimento di alunni in altra scuola, nuove iscrizioni, alunni ripetenti il cui numero non è prevedibile in fase di elaborazione dell’organico di diritto.

La richiesta di trasferimento in altra scuola da parte degli alunni potrebbe determinare una contrazione dell’organico di diritto con conseguente decremento dei posti in organico di fatto

Nuove iscrizioni, invece, potrebbero determinare un aumento del numero di posti previsto in organico di diritto con conseguente ampliamento dell’organico nella situazione di fatto.

Il numero di alunni ripetenti potrebbe condizionare la formazione delle classi e il loro numero, con effetti sull’organico nella situazione di fatto

Le modifiche dell’organico di diritto con contrazione nella situazione di fatto non hanno, in ogni caso, alcuna conseguenza sulla titolarità dei docenti che non possono essere dichiarati soprannumerari in organico di fatto

Rientrano nell’organico di fatto anche tutti i posti, le cattedre o gli spezzoni che, pur essendo occupati da un docente titolare, si rendono disponibili per un intero anno scolastico e come tali possono essere utilizzati per la mobilità annuale, per le supplenze fino al 30 giugno, ma non per la mobilità o le immissioni in ruolo in quanto non si tratta di posti o cattedre vacanti.

Tali cattedre, infatti, risultano disponibili ma non vacanti in quanto occupate da docenti titolari che per un anno scolastico non prestano servizio nella scuola per diverse motivazioni (aspettativa, mandato politico, mobilità annuale, part-time), “liberando” la cattedra nella quale conservano comunque la titolarità.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/organico-dei-docenti-di-una-scuola-di-diritto-e-di-fatto-dellautonomia-di-potenziamento-quali-cattedre-al-31-agosto-e-quali-al-30-giugno-facciamo-chiarezza/, Docenti,Organici, https://www.orizzontescuola.it/feed/, Giovanna Onnis,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.