Organico docenti 2023/24, scuola secondaria: cattedre di 15 ore e superiori a 18. Quando si costituiscono

Organico docenti 2023/24, scuola secondaria: cattedre di 15 ore e superiori a 18. Quando si costituiscono

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Nella scuola secondaria è possibile costituire cattedre superiore a 18 ore e pari a 15. Vediamo in quali casi e in quale grado.

Disposizioni

Con la nota n. 26952 del 12 aprile 2023, il Ministero ha fornito le istruzioni operative relative alla definizione dell’organico del personale docente a.s. 2023/24. Nella nota si evidenzia che sono adottati due decreti del MIM, di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022):

  1. un decreto: disciplina l’insegnamento dell’eduzione motoria alla primaria; determina il numero massimo di posti da destinare alle classi costituite in deroga al DPR n. 81/09; definisce i contingenti dei posti comuni e per il potenziamento (Tabella A), dei posti di sostegno (Tabella B) e dei posti per l’adeguamento alle situazioni di fatto (Tabella C), ripartendoli tra i diversi ordini e gradi di istruzione (Tabelle A1, B1 e C1);
  2. un secondo decreto definisce gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica, nonché le relative soglie di riferimento per
    l’individuazione delle scuole ove gli USR possono autorizzare la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al del DPR n. 81/09 ( ferma restando la quota massima dell’organico).

Nella succitata nota, inoltre, si evidenzia che l’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2023/24 resta immutato rispetto all’anno scolastico precedente, eccetto l’aumento di 9.000 posti della dotazione organica di sostegno. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2021/22, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti previsto dalla n. 178/2020 nel triennio 2021/24.

Scuola secondaria: costituzione cattedre

Riguardo alla costituzione delle cattedre nella scuola secondaria, la nota succitata presenta delle disposizioni comuni e delle disposizioni specifiche per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Disposizioni comuni

Nella scuola secondaria, leggiamo nel paragrafo “Disposizioni comuni per la scuola secondaria” della citata nota, le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento (18 ore), sono ricondotte a 18 ore settimanali.

E’ possibile, però, che una cattedra sia costituita con un numero di ore superiori alle 18, al fine di assicurare l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione.

Nel caso suddetto, ossia di cattedra costituita con un orario superiore alle 18, il contributo orario eccedente (cioè le ore oltre le 18) viene considerato utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico. Le predette ore oltre le 18, dunque, sono retribuite sino al 31 agosto. 

Scuola secondaria di primo grado

Nel paragrafo della nota del 12 aprile 2023, dedicato alla scuola secondaria di primo grado, non vengono fornite indicazioni specifiche per tale grado di istruzione, in merito alla costituzione delle cattedre.

Pertanto, vale quanto detto sopra, ossia che:

  • le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento (18 ore), sono ricondotte a 18 ore settimanali
  • qualora non sia possibile assicurare l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina nella stessa sezione, è possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore settimanali, con pagamento al 31/08 anche delle ore eccedenti le 18.

Scuola secondaria di secondo grado

Come suddetto (vedi Disposizioni comuni), anche nella secondaria di secondo grado le cattedre  costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento (18 ore), sono ricondotte a 18 ore settimanali. Tuttavia, è possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore settimanali (come detto sopra) ovvero inferiore (almeno 15 ore). Nello specifico:

  1. quando non si possono costituire cattedre di 18 ore, nemmeno ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, è possibile costituirle con orario inferiore alle 18; in tal caso, la cattedra può essere costituita con un minimo di 15 ore;
  2. al fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari, è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che non superino le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto detto nel punto precedente.

Riguardo al punto 1 sopra riportato, precisiamo che l’orario necessario a completare la cattedra (e quindi svolgere 18 ore settimanali) potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra, affermiamo quanto segue:

  • nella scuola secondaria di primo e secondo grado le cattedre vanno ricondotte a 18 ore;
  • nella secondaria di primo e secondo grado, è possibile costituire cattedre anche con orario settimanale superiore a 18 ore (ferme restando le condizioni sopra indicate);
  • nella secondaria di secondo grado, è possibile costituire cattedre anche di 15 ore settimanali (ferme restando le condizioni sopra indicate e il completamento in attività di potenziamento o ampliamento dell’offerta formativa).

Organici docenti 2023-24, 670mila contingente di diritto, 50mila di potenziamento. 9mila posti in più sul sostegno. NOTA Ministero [PDF]

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