La tutela si applica a tutte le gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti. L’art. 17 comma 9 (personale di ruolo) e l’art. 19 comma 15 (supplenti) del CCNL 2006-09 stabiliscono che le assenze legate a gravi patologie, che richiedono terapie invalidanti, sono escluse dal calcolo del periodo di comporto e danno diritto all’intera retribuzione. La presenza sia della patologia grave sia delle terapie è indispensabile per l’applicazione della normativa.
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Assenze per gravi patologie, nessuna decurtazione stipendio e non incidono sulla conservazione del posto. La guida per docenti di ruolo e supplenti
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